Cassazione Civile, Ordinanza n. 00691/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una docente, immessa in ruolo nella scuola secondaria nell'anno scolastico 2005/2006, aveva chiesto di ottenere la ricostruzione della carriera considerando non solo il servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia dal 1999/2000, ma anche tre annualità di servizio pre-ruolo svolte nella scuola materna (supplenze annuali negli anni scolastici 1995/1996, 1997/1998 e 1998/1999). Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo solo il servizio di ruolo. La corte d'appello, su impugnazione della sola lavoratrice, aveva invece riconosciuto integralmente l'anzianità di servizio, per complessivi nove anni, richiamando Cass. S.U. n. 9144/2016. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 83 d.P.R. n. 417/1974, sostenendo che la disposizione si riferirebbe soltanto al servizio pregresso di ruolo e non al servizio pre-ruolo; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 101 Cost., 485, 489 e 526 d.lgs. n. 297/1994, assumendo che la sentenza avesse disapplicato la disciplina speciale sul riconoscimento del servizio non di ruolo.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha respinti. Ha ritenuto infondate le censure perché l'orientamento nomofilattico più recente delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 22726/2022), in continuità con Cass. S.U. n. 9144/2016, impone un'interpretazione sistematica e costituzionalmente e unionally orientata della disciplina sul computo dell'anzianità: ai fini dell'immissione in ruolo dei docenti non di ruolo, anche i servizi pregressi prestati nella scuola dell'infanzia devono essere riconosciuti, non solo nel passaggio alla primaria ma anche nel passaggio alla secondaria, con disapplicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 quando il criterio legale ordinario produca un trattamento meno favorevole rispetto al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato. È stato quindi confermato il riconoscimento della piena anzianità di servizio della docente. Le spese di legittimità sono state compensate per la sopravvenienza dell'intervento nomofilattico dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 83 d.P.R. n. 417 del 1974
la disposizione, invocata dal ricorrente, non è stata ritenuta ostativa al riconoscimento del servizio pre-ruolo così come operato dalla corte territoriale, alla luce dell'interpretazione sistematica successivamente affermata dalle Sezioni Unite.
art. 101 Cost.
richiamato nel ricorso, ma non accolto come ostacolo alla decisione impugnata.
art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994
va interpretato estensivamente, in chiave sistematica e conforme al diritto unionale, per riconoscere i servizi pregressi non di ruolo; può essere disapplicato se il computo così ottenuto risulta inferiore rispetto a quello spettante al docente comparabile assunto a tempo indeterminato fin dall'origine.
art. 489 d.lgs. n. 297 del 1994
opera insieme all'art. 485 nel sistema di calcolo dell'anzianità, ma non impedisce il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo nei termini affermati dalle Sezioni Unite.
art. 526 d.lgs. n. 297 del 1994
richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina speciale sul servizio non di ruolo, senza che la censura sia stata accolta.
art. 11, comma 14, L. n. 124 del 1999
è indicato come norma integrativa del criterio di computo dell'anzianità di servizio del docente non di ruolo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso l'applicabilità del contributo unificato დამატivo alle Amministrazioni dello Stato, perché esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
impone il divieto di trattamenti discriminatori nel riconoscimento dell'anzianità di servizio tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, e orienta l'interpretazione della disciplina nazionale.
Massime di principio
- Ai fini della ricostruzione della carriera dei docenti immessi in ruolo, il servizio pre-ruolo prestato nella scuola dell'infanzia deve essere computato anche quando l'immissione avvenga nella scuola secondaria, se il sistema legale ordinario determinerebbe un trattamento meno favorevole rispetto a un docente comparabile assunto a tempo indeterminato ab origine.
- La disciplina interna sul riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale docente va interpretata in modo sistematico ed estensivo, in coerenza con la fungibilità tra ruoli scolastici e con il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato sancito dal diritto unionale.
- Quando la normativa nazionale sul computo dell'anzianità conduca a un risultato deteriore rispetto al parametro comparabile, il giudice deve disapplicare la disposizione interna incompatibile con la clausola 4 dell'Accordo quadro sulla tutela del lavoro a termine.
- La sopravvenienza di un intervento nomofilattico delle Sezioni Unite può giustificare la compensazione delle spese di legittimità.
- Le Amministrazioni dello Stato, avvalendosi del meccanismo della prenotazione a debito, non sono tenute al versamento materiale del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
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