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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30042/2025 del 01/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (art. 75, comma 2 d.lgs. 159/2011) contestando: 1) l'insufficiente motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, poiché aveva dichiarato che il telefono rinvenuto apparteneva al fratello e gli era stato affidato per pochi istanti e non lo stava usando; 2) la mancata motivazione sull'applicazione della circostanza aggravante della recidiva reiterata infraquinquennale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo reiterativo di quanto già dedotto in appello e che la Corte territoriale, con motivazione sintetica ma adeguata, aveva già valutato l'elemento soggettivo ritenendo incredibili le dichiarazioni dell'imputato e sufficiente il possesso del telefono funzionante per integrare la violazione. Sul secondo motivo ha ritenuto la doglianza inammissibile perché proposta per la prima volta in Cassazione e non devoluta alla cognizione del giudice d'appello. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 2.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    La norma punisce la violazione delle prescrizioni imposte dalle misure di prevenzione; il possesso di un telefono funzionante mentre si è sottoposti a prescrizione che lo vieta integra la violazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi a vizi di motivazione e violazione di norme; la Corte ha ritenuto i motivi riproposizione di doglianze già trattate o non devolute all'appello, rendendoli inammissibili.

  • art. 99 c.p.

    Norma sulle recidive e aggravanti; la Corte ha richiamato il principio per cui le questioni in materia di recidiva devono essere approfondite in sede d'appello e non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze economiche per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a un pagamento alla cassa delle ammende.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Disposizione di rito richiamata per l'enunciazione dei motivi in cassazione; la motivazione dei motivi è stata valutata rispetto a quanto già dedotto in appello.

  • art. 24 Cost., artt. 42-43 c.p., artt. 546, 125, 530 comma 2 c.p.p.

    Norme e principi richiamati a supporto delle doglianze sulla motivazione e responsabilità penale; la Corte ha ritenuto che i principi del giusto processo e della responsabilità penale siano stati rispettati alla luce della valutazione congiunta delle decisioni di merito.

Massime di principio

  • La Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso che si limiti a ripetere in via generica le stesse doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi criticamente con i motivi e le argomentazioni usate dalla Corte territoriale.
  • Quando la Corte d'Appello conferma la decisione di primo grado con richiamo esplicito, i due provvedimenti formano una "doppia conforme" e possono essere letti congiuntamente: la motivazione complessiva è valutata nel suo insieme.
  • Non è possibile sollevare in Cassazione questioni fattuali o di mancata valutazione (per es. contestare la recidiva) che non siano state devolute alla cognizione del giudice d'appello: nuove doglianze su punti già decisionali sono generalmente inammissibili.
  • Per contestare l'elemento soggettivo (dolo) è necessario che la difesa metta in evidenza e sviluppi in sede d'appello fatti e argomentazioni tali da costringere la Corte territoriale a pronunciarsi in modo specifico; semplici affermazioni ripetute in Cassazione senza confronto critico sono inefficaci.
  • Il possesso materiale di un oggetto vietato dalla misura di prevenzione (es. un cellulare funzionante) può essere ritenuto sufficiente a integrare la violazione, salvo efficaci elementi probatori contrari rilevati e valutati dal giudice.
  • Chi propone ricorso per Cassazione deve considerare il rischio di inammissibilità e delle spese/fini accessori se i motivi non sono adeguatamente sviluppati o già trattati nelle fasi di merito.

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