Cassazione Penale, Sentenza n. 41805/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110, 416-bis c.p.). Il ricorrente censura la sussistenza della gravità indiziaria, sostenendo che il compendio probatorio sia stato travisato e parcellizzato: i rapporti con soggetti indicati come affiliati sarebbero semplici rapporti di lavoro o parentela; le captazioni sarebbero interpretate in modo errato; le somme versate non sarebbero finalizzate a sovvenzionare il clan; le vicende relative ad aste, al "cavallo di ritorno" e al sostegno elettorale del genero non proverebbero un rapporto sinallagmatico illecito; infine si contesta l'adeguatezza della misura cautelare per carenza di pericolo di fuga o di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la valutazione del Tribunale di Catania: la ricostruzione indiziaria è ritenuta priva di vizi logici o giuridici e idonea a sostenere la sussistenza di gravi indizi di concorso esterno al clan Morabito-Rapisarda. La decisione ha valorizzato le intercettazioni, i versamenti periodici senza causale lecita, l'uso del magazzino per incontri con esponenti mafiosi, il ruolo di mediazione e i vantaggi ottenuti (aste, sostegno elettorale), ritenendo provato un rapporto sinallagmatico di reciproci oneri e vantaggi. Per le esigenze cautelari è stato ritenuto concreto e attuale il pericolo di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende; disposti adempimenti ex art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che disciplina l'associazione mafiosa; la Corte richiama il concetto di concorso esterno secondo cui chi, pur non essendo inserito stabilmente nella struttura, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario che rafforza l'operatività del sodalizio può configurarsi come concorrente esterno.
art. 110 cod. pen.
Norma che disciplina il concorso nel reato (concorrenza di persone nel fatto), richiamata per configurare la partecipazione del ricorrente in relazione ai reati attribuiti all'associazione mafiosa.
art. 416-bis, comma 6 cod. pen.
Aggravante specifica collegata ad alcune ipotesi di associazione mafiosa; nel provvedimento originario tale aggravante è stata esclusa nella riclassificazione dell'imputazione.
Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino)
Orientamento delle Sezioni Unite citato sul concetto di "concorrente esterno": è richiesto un contributo effettivo e rilevante, diretto alla conservazione o al potenziamento della capacità operativa dell'associazione; la Corte di legittimità applica tale criterio alla valutazione degli indizi nel caso concreto.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti conseguenti alla decisione di cassazione; la Corte ne dispone l'esecuzione a seguito della pronuncia.
Massime di principio
- In ipotesi di "concorso esterno" non è sufficiente la presenza di rapporti occasionali o di lavoro; è necessario dimostrare un contributo concreto, consapevole e rilevante che rafforzi l'organizzazione mafiosa (rapporto sinallagmatico di oneri e vantaggi).
- Le intercettazioni, se coerenti e inserite in un quadro fattuale unitario, possono avere forte valore indiziario: la loro parcellizzazione o contestazione generica non basta a disancorarle se il giudice ritiene logica la ricostruzione complessiva.
- Versamenti periodici a soggetti collegati ad ambienti mafiosi, privi di causale lecita, acquistano rilievo indiziario se inseriti in un contesto che mostra benefici o protezione ricambiata all'autore dei versamenti.
- L'utilizzo di locali come luogo di incontri con esponenti del clan e la partecipazione a meccanismi vantaggiosi per il sodalizio (es. controllo di aste, sostegni elettorali) concorrono a delineare la sussistenza del contributo esterno quando emergano in modo stabile e ripetuto.
- Per la conferma di misure cautelari il giudice valuta anche il pericolo di reiterazione sulla base della stabilità e continuità dei rapporti tra l'indagato e l'associazione, nonché della pluralità di affari e interessi comuni; censure generiche sull'assenza di pericolo non sono persuasive se esistono elementi concreti di continuità.
- In sede di legittimità le censure di merito che si limitano a contestare interpretazioni probatorie senza dimostrare vizi logico-giuridici risultano inammissibili o inefficaci: occorre indicare errori specifici di applicazione della norma o di ragionamento probatorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41709/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41713/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41714/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41715/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41716/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41717/2024 del 13/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →