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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46478/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di Vizzari: si censura la violazione/erronea applicazione dell'art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011 e la motivazione apparente in ordine all'attualità della pericolosità sociale. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale si sarebbe limitata ad acquisire e menzionare procedimenti penali pendenti (alcuni non ancora sfociati in condanne), senza valutare puntualmente gli esiti né fornire un'autonoma e congrua valutazione dei fatti, e senza esplicitare perché episodi anche se più lontani nel tempo rilevino per la prognosi di pericolosità; denuncia inoltre l'assenza di considerazione di un eventuale alleggerimento della posizione processuale e della conseguente riduzione dell'entità della misura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che, in sede di rinvio, la Corte di appello abbia esaminato gli esiti di procedimenti penali rilevanti (con particolare riferimento a fatti del 2018-2019), effettuando una valutazione autonoma e non meramente formale, e abbia correttamente fondato la prognosi di pericolosità ai sensi della lett. c) dell'art. 1 d.lgs. n. 159/2011, escludendo invece la lett. b) per carenza di elementi sulla situazione economica deducente redditi illeciti. La motivazione è stata ritenuta sintetica ma non apparente; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, lett. b)

    La lett. b) concerne il pericolo derivante dall'essere dediti in maniera non occasionale a reati dai quali si traggono i mezzi di sostentamento; la Corte ha escluso la sua applicazione per assenza di elementi concreti sulla produzione di redditi illeciti da parte del proposto.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, lett. c)

    La lett. c) riguarda il soggetto dedito, non occasionalmente, a fatti criminosi offensivi di beni giuridici connessi all'ordine e sicurezza pubblica; la Corte ha ritenuto che i fatti (resistenza, possesso di arma bianca, episodi di pericolo alla circolazione e precedenti per stupefacenti, furto, guida sotto effetto) integrino tale profilo e ne abbiano comprovato l'attualità, anche per la vicinanza temporale (2018-2019).

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso mirava alla doglianza di violazione di legge e motivazione apparente/inesistente, ossia tipologie di censura ammissibili in Cassazione in materia di misure di prevenzione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato limitativamente nel ricorso per la motivazione secondo i limiti dell'enunciazione delle censure; il ricorso ha rispettato i limiti di enunciazione previsti.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Riferimento agli avvisi di conclusione indagini (menzionati nel provvedimento); la Corte ha valutato il contenuto e l'esito degli atti rilevanti piuttosto che limitarsi alla mera menzione delle pendenze.

Massime di principio

  • La valutazione della pericolosità sociale deve essere motivata in modo concreto e autonomo: non basta elencare procedimenti pendenti; il giudice deve esaminare gli esiti e i contenuti degli atti processuali significativi.
  • Distinguere tra lett. b) e lett. c) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011: la lett. b) richiede elementi sulla concreta dipendenza economica da reati illeciti, mentre la lett. c) si fonda su una dedizione non occasionale a fatti offensivi dell'ordine e della sicurezza pubblica.
  • L'attualità della pericolosità dipende anche dalla vicinanza temporale degli episodi rispetto al provvedimento; fatti recenti (es. 1-2 anni prima) possono legittimare la prognosi di attualità, purché adeguatamente motivata.
  • La mera pendenza di procedimenti non è di per sé idonea a fondare la misura: è necessario che il giudice valuti il significato probatorio e descriva come i fatti emergenti incidano sulla personalità e sul rischio futuro.
  • In caso di annullamento per carenze motivazionali, il rinvio permette alla Corte territoriale di integrare la valutazione e colmare le lacune, a condizione che la nuova decisione motivi specificamente i fatti e i loro riflessi sulla pericolosità.
  • La Corte di cassazione controlla la legittimità e la sussistenza di motivazione (inesistente o meramente apparente) e non riesamina il merito: dunque una motivazione sintetica ma congrua può essere ritenuta sufficiente.

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