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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23363/2024 del 29/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione costi di sponsorizzazione ritenuti indeducibili e aveva contestato l’effettività delle operazioni. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR Marche aveva accolto solo in parte l’appello, annullando il recupero ai fini IRAP e contributi, ma mantenendo ferma la pretesa sulle altre imposte. In Cassazione il contribuente proponeva quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla nullità della decisione di primo grado; 2) violazione dell’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002 e dell’art. 2728 c.c., sostenendo che le sponsorizzazioni a favore di soggetti sportivi dilettantistici rientrassero nella presunzione legale assoluta di spesa pubblicitaria e fossero state documentalmente provate; 3) omesso esame della sentenza penale di assoluzione che, secondo il ricorrente, dimostrava l’effettività delle operazioni; 4) motivazione apparente e contraddittoria, perché la CTR aveva ritenuto congrue e inerenti le spese ma poi le aveva disconosciute per difetto di prova dell’effettività e della finalità imprenditoriale. La Corte ha ritenuto infondati il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo: ha affermato che il giudice d’appello, avendo comunque deciso nel merito, poteva pronunciarsi anche su una sentenza di primo grado viziata; che la presunzione dell’art. 90, comma 8, opera sulla natura pubblicitaria e non esonera dalla prova dell’effettività del costo quando l’Ufficio ne contesti l’inesistenza con presunzioni semplici; che la sentenza penale di assoluzione non fa automaticamente giudicato nel processo tributario, ma è solo valutabile come elemento di prova; che la motivazione della CTR era sufficiente e non apparente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese in mancanza di difese dell’Agenzia.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR sia nella parte in cui ha trattato il vizio della sentenza di primo grado, sia nella parte in cui ha escluso la deducibilità delle spese di sponsorizzazione per mancata prova dell’effettività e della destinazione dell’erogazione alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante. Ha inoltre escluso la nullità per motivazione apparente e ha negato che la sentenza penale di assoluzione producesse effetti automatici nel giudizio tributario. Nessuna statuizione sulle spese nei confronti dell’Agenzia, che non aveva svolto difese. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per denunciare la nullità della sentenza di appello, ma la Corte ha escluso la violazione prospettata.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte ha ribadito che, fuori dai casi tassativi di rimessione al primo giudice, il giudice d’appello può decidere nel merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro di deduzione dei vizi di nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazione di legge in materia tributaria e di presunzioni.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per lamentare omesso esame e motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio nei limiti del nuovo art. 360 n. 5 e della motivazione costituzionalmente minima.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha chiarito che la motivazione è apparente solo se non consente di percepire il fondamento della decisione; nel caso di specie la motivazione era sufficiente.

  • art. 90, comma 8, l. n. 289 del 2002

    "Il corrispettivo in denaro o in natura... costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità"

    Introduce una presunzione legale assoluta sulla natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni a favore di soggetti sportivi dilettantistici, ma non copre l’effettività del costo quando questa sia specificamente contestata.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha precisato che la presunzione legislativa opera nei limiti indicati dalla norma speciale e non esonera dalla prova dell’effettività dell’operazione contestata.

  • art. 108 d.P.R. n. 917 del 1986

    Viene richiamato per distinguere tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità/propaganda; le sponsorizzazioni sono in linea generale spese di rappresentanza salvo la deroga dell’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002.

  • art. 74, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato nel testo dell’art. 90, comma 8, come norma di rinvio alla qualificazione delle spese di pubblicità.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario sono ammesse le presunzioni semplici e operano limiti alla prova; ciò consente di valorizzare indizi fiscalmente sufficienti anche quando non sarebbero sufficienti per la responsabilità penale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello tributario, fuori dalle ipotesi tassative di rimessione al primo giudice, i vizi della sentenza di primo grado possono essere assorbiti e il giudice di secondo grado può decidere direttamente nel merito.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente.
  • La presunzione legale speciale che qualifica come pubblicitarie le sponsorizzazioni sportive opera sulla natura della spesa e sulla sua deducibilità nei limiti previsti dalla legge, ma non elimina l’onere di provare l’effettività dell’esborso quando l’Ufficio contesti l’inesistenza dell’operazione.
  • Nel processo tributario l’Amministrazione può contrastare la deducibilità del costo con presunzioni semplici, e il contribuente deve fornire prova contraria idonea a superare il quadro indiziario.
  • La sentenza penale di assoluzione non produce automaticamente giudicato nel processo tributario; il giudice fiscale può considerarla come elemento probatorio, ma deve valutarla secondo le regole proprie del processo tributario.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, essendo censurabili solo errori di diritto, vizi motivazionali nei limiti consentiti e nullità processuali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàGiudicato

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