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Sentenza

Sentenza n. 1206/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501824

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’accredito di 1.000 euro sulla Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 244 del 14 maggio 2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 20 maggio 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e ad accreditarvi la somma complessiva di 1.000 euro. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione entro sessanta giorni, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito elementi comprovanti l’adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, verificando il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha affermato che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso poiché il Ministero non aveva dimostrato di aver adempiuto. Ha ordinato al Ministero di accreditare entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza la somma di 1.000 euro sul portafoglio Carta del docente della ricorrente. Ha nominato, per l’eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore della Direzione generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, da attivarsi su istanza della parte dopo la scadenza del termine assegnato e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per le spese del giudizio, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale è stata proposta e decisa la domanda.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente l’ottemperanza anche per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni decorso il quale può essere intrapresa l’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Individua la finalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, alla quale deve essere accreditata la somma oggetto dell’ordine di esecuzione.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, richiamate nel titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione occorre verificare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando l’amministrazione non dimostra di avere adempiuto alle statuizioni del giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione specifica dell’obbligo entro un termine assegnato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere subordinata all’istanza della parte interessata dopo la vana scadenza del termine assegnato all’amministrazione; il commissario può essere autorizzato a operare mediante delega o subdelega secondo quanto stabilito dal giudice dell’ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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