Sentenza n. 766/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto del Prefetto di Genova, del 12 maggio 2026, prot. 40846, con il quale si è decretato il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Lombardia in merito all’incontro di calcio Genoa Milan del 16 o 17 maggio 2026, valevole per il campionato di calcio di serie A, stagione 2025/2026; - della nota della Questura di Genova, del 9 maggio 2026 non conosciuta; - della determina del Casms del 6 maggio 2026, non conosciuta, nonché della determinazione n. -OMISSIS-, del pari non conosciuta e nemmeno pubblicata; - della determinazione dell’Osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive, non conosciuta; - di tutti gli altri atti presupposti connessi, collegati e conseguenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio che vietava la vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Lombardia per l'incontro Genoa-Milan del 17 maggio 2026, nonché gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del decreto del Prefetto di Genova del 12 maggio 2026, del parere o della nota della Questura, delle determinazioni del CASMS e dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e degli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenziali. Il provvedimento prefettizio vietava la vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Lombardia per l'incontro di calcio Genoa-Milan, valevole per il campionato di Serie A 2025/2026. La misura cautelare monocratica era stata respinta e la partita si è regolarmente disputata il 17 maggio 2026. Nel giudizio non sono stati rappresentati interessi risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La disputa dell'incontro ha reso definitivamente impossibile l'acquisto dei relativi biglietti e, quindi, ha fatto venir meno l'utilità concreta e attuale dell'annullamento del divieto. Il Collegio ha inoltre rilevato che i ricorrenti non avevano manifestato l'interesse a ottenere una decisione ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. La mancata opposizione delle parti ha consentito la definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previa informazione alle parti e in assenza di opposizione.
art. 34, comma 3, c.p.a.
La decisione sull'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori presuppone che la parte interessata rappresenti tale interesse; in mancanza, la sopravvenuta perdita dell'interesse all'annullamento determina l'improcedibilità.
Massime di principio
- Quando il provvedimento impugnato produce effetti temporalmente circoscritti a un evento ormai definitivamente concluso, la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'utilità perseguita mediante l'annullamento fa venir meno l'interesse concreto e attuale al ricorso e determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento non impedisce una decisione sull'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori solo se la parte interessata rappresenta espressamente tale interesse ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.
- La definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. è ammissibile quando il giudice avverte le parti della possibile definizione semplificata e non viene formulata opposizione.
Come è indicizzato
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