Cassazione Penale, Ordinanza n. 31096/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrevano le condizioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina. Dal testo emerge che i motivi erano due: il primo riguardava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il secondo contestava il mancato riconoscimento della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi erano generici e meramente riproduttivi di censure già formulate, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza di merito, che aveva già esaminato e respinto tali questioni con argomenti logici e giuridici ritenuti immuni da vizi.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata invocata nel ricorso, ma la Corte ha ritenuto corretta la sua esclusione già operata dal giudice di merito.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende non è dovuta solo se il ricorrente non ha colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale esimente è stata esclusa.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre in modo generico censure già formulate, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è censurabile in cassazione solo se la decisione di merito presenti reali vizi di motivazione o di diritto; non basta una mera reiterazione delle doglianze già disattese dal giudice territoriale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili alla parte, consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Come è indicizzato
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