Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 37297/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Sassari che li aveva condannati, contestando la ricostruzione fattuale e, in particolare, la valutazione della prova dichiarativa della persona offesa e la ritenuta tempestività della querela. Dal testo emerge che la difesa aveva insistito sulla deposizione di un teste indicato come Fois e sulla tesi della perdurante detenzione della mansarda di proprietà del padre di una delle ricorrenti, assumendo che ciò rendesse tardiva la querela; la Corte di merito aveva invece escluso tale ricostruzione, valorizzando l'attendibilità della persona offesa e plurimi riscontri esterni. In cassazione i motivi sono stati ritenuti meramente riproduttivi di censure già disattese in appello e quindi non consentiti in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi fossero inammissibili perché reiteravano censure di merito già valutate e respinte con argomentazioni corrette e logiche, fondate su una puntuale verifica dell'attendibilità della persona offesa e su riscontri esterni autonomamente probatori, non scalfiti dal ricorso. Ha inoltre osservato che l'inammissibilità rendeva irrilevante l'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; ha escluso, invece, la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado di legittimità, perché la sua partecipazione non aveva inciso sulle valutazioni pregiudiziali della Corte.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni accessorie previste dalla norma, inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende; non segue, nel caso concreto, la condanna alla rifusione delle spese della parte civile perché la sua partecipazione non ha influito sulle valutazioni pregiudiziali.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentiti motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure di merito già esaminate e disattese dai giudici di merito, se la motivazione impugnata è logicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • La valutazione di attendibilità della persona offesa, quando sia sorretta da una pluralità di riscontri esterni autonomi e convergenti, può costituire base probatoria sufficiente a sostenere l'accertamento di fatto.
  • La deduzione della tardività della querela deve confrontarsi con l'accertamento fattuale sulla permanenza o meno della situazione che si assumeva a fondamento del termine di querela; se tale ricostruzione è esclusa dai giudici di merito con motivazione congrua, la censura è inammissibile se non introduce specifici vizi di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso rende irrilevante una causa estintiva maturata dopo la sentenza impugnata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., ma la rifusione delle spese della parte civile non è dovuta quando la sua partecipazione non abbia inciso sulle questioni pregiudiziali decise dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della provaPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.