Cassazione Penale, Sentenza n. 13257/2023 del 29/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del 08/11/2022 con la quale il GUP del Tribunale di Bologna ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata per più fatti di bancarotta patrimoniale. Bronzetti deduce vizi di motivazione e di erronea applicazione del diritto (art. 129 c.p.p.), censurando l'asserita carenza motivazionale del rigetto della possibilità di proscioglimento ex art. 129 e sostenendo di non avere effettuato ammissioni di responsabilità. Vendemini deduce violazione del diritto di difesa: aveva nominato nuovo difensore pochi giorni prima dell'udienza, il difensore aveva depositato istanza di rinvio ex art. 108 c.p.p. che il giudice ha respinto; in udienza il PM prospettava il patteggiamento e il difensore chiedeva rinvio ad horas per far intervenire l'assistito e ottenere il consenso; il procedimento si è poi definito con patteggiamento. Vendemini sostiene la nullità dell'ordinanza di rigetto del rinvio e, per essa, la nullità degli atti conseguenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il ricorso di Bronzetti è inammissibile perché non rientra nei motivi consentiti dall'art. 448, comma 2‑bis, c.p.p. (ricorso contro sentenza di patteggiamento ammesso solo per motivi limitati). Il ricorso di Vendemini è inammissibile per carenza di tempestiva eccezione: la nullità derivante dal mancato riconoscimento del termine a difesa ai sensi dell'art. 108 c.p.p. è nullità da eccepire immediatamente (art. 182, comma 2 c.p.p.), e non può essere dedotta per la prima volta in cassazione. Conseguentemente la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 4.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina del patteggiamento; la sentenza impugnata è stata emessa nella forma del giudizio abbreviato concordato con le parti.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma relativa al proscioglimento quando risultano insussistenti gli elementi costitutivi del reato: il ricorrente invocava la mancanza di adeguata motivazione sul punto, ma la censura non è stata ritenuta idonea a superare i limiti di ammissibilità del ricorso contro patteggiamento.
art. 108 cod. proc. pen.
Riguarda il termine a difesa e la possibilità di rinvio per consentire la difesa; la controversia riguarda il rigetto dell'istanza di rinvio presentata dal nuovo difensore.
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza di Vendemini in connessione alle norme sulla costituzione e rappresentanza dell'imputato; la corte ha valutato la questione nei termini della tempestività dell'eccezione.
art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli vizi relativi all'espressione della volontà del prevenuto, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o misura di sicurezza: il ricorso di Bronzetti non rientrava in questi motivi ed è stato dichiarato inammissibile.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce i termini per la proposizione delle eccezioni di nullità connesse all'assistenza tecnica; la corte ha ritenuto che la nullità per mancata concessione del termine a difesa debba essere eccepita immediatamente dal difensore presente, a pena di decadenza.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ai ricorrenti per i ricorsi dichiarati inammissibili; la Corte ha applicato una sanzione di euro 4.000,00.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per i motivi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2‑bis; questioni generiche di motivazione o di fatto spesso risultano inammissibili.
- La deduzione di nullità connessa alla mancata concessione del termine a difesa (art. 108) deve essere eccepita immediatamente dal difensore presente, conformemente all'art. 182, comma 2; la mancata eccezione preclude la possibilità di sollevare la nullità in sede di cassazione.
- La nomina tardiva di un difensore e la richiesta di rinvio devono essere gestite con tempestività: il difensore deve chiedere e, se il rigetto è ritenuto illegittimo, eccepire subito in udienza; altrimenti la censura decade.
- Chi impugna una sentenza di patteggiamento dovrebbe inquadrare il motivo entro i limiti formali ammessi dalla legge (es. difetto di volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena), altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
- Gli appellanti devono considerare il rischio di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie in caso di ricorsi manifestamente inammissibili o non tempestivi.
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