Sentenza n. 281/2026 - Perugia, Sezione 1
per il risarcimento del danno a seguito della sentenza del T.A.R. Umbria 14 novembre 2024 n. 803, notificata tramite PEC al Comune di Terni il 27 novembre 2024, non impugnata e divenuta definitiva il 26 gennaio 2025 attestante l’illegittimità della ordinanza contingibile e urgente art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000 del Comune di Terni, prot. 0006902 del 13 gennaio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza contingibile e urgente che imponeva la cessazione del riavvio e dell'esercizio dell'impianto in grado di produrre emissioni in atmosfera
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'ordinanza sindacale del 13 gennaio 2024, già dichiarata illegittima con precedente sentenza del TAR divenuta definitiva. L'ordinanza era stata successivamente ritirata dal Comune il 15 febbraio 2024. La ricorrente ha dedotto la colpa grave dell'amministrazione, valorizzando l'istruttoria insufficiente, l'assenza di un termine di efficacia, la carenza di motivazione sui presupposti dell'intervento extra ordinem e la mancanza di prova di un pericolo per la pubblica incolumità e la salute. Ha domandato il ristoro di costi per la ripetizione delle attività di manutenzione e commissioning, costi di personale, utenze, prodotti e apparecchiature, perdite derivanti dal ritardo nella messa a regime dell'impianto e danno all'immagine, per complessivi euro 361.866,23 oltre a euro 50.000,00 per il danno all'immagine. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per duplicazione dell'azione e ha contestato sia l'an sia il quantum del danno, sostenendo che l'ordinanza vietasse il riavvio e l'esercizio dell'impianto, non le attività di manutenzione, nonché l'assenza di autorizzazione regionale allo smaltimento dei rifiuti. Il TAR ha respinto l'eccezione preliminare, rilevando che nel precedente giudizio la società aveva soltanto prospettato le voci di danno ai fini cautelari, formulando una riserva e non una domanda risarcitoria. Nel merito, ha ritenuto rilevante il fatto che la società, pur avendo impugnato l'ordinanza, non avesse richiesto una misura cautelare monocratica o ante causam, lasciando che la trattazione collegiale intervenisse dopo il ritiro dell'atto. Ha inoltre rilevato il mancato assolvimento dell'onere della prova sulla necessità di ripetere integralmente il commissioning, sull'effettiva riferibilità e consistenza delle singole voci di danno e sull'esistenza del danno all'immagine.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda risarcitoria. Ha escluso la duplicazione dell'azione, poiché nel precedente giudizio non era stata proposta una vera domanda di risarcimento. Pur prendendo atto dell'illegittimità dell'ordinanza già accertata con sentenza definitiva, il Collegio ha ritenuto che la mancata richiesta tempestiva di tutela cautelare monocratica o ante causam integrasse una condotta rilevante ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a.: la società avrebbe potuto plausibilmente evitare o ridurre il danno mediante gli strumenti processuali disponibili, sicché il danno evitabile non è risarcibile. La domanda è stata comunque ritenuta infondata anche per difetto di prova. La documentazione non dimostrava che l'interruzione avesse imposto la ripetizione dell'intera procedura di commissioning, anziché soltanto delle attività direttamente interrotte; la perizia si limitava a un cronoprogramma senza adeguata dimostrazione tecnica. Le singole voci economiche non erano supportate da fatture, bollette, contratti o altra documentazione nella disponibilità della società. Anche i costi del personale non risultavano provati quanto a numero e mansioni, mentre il danno all'immagine non era sostenuto da elementi dimostrativi dell'asserita eco mediatica. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
«nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso gli strumenti di tutela previsti»
La condotta del danneggiato e il mancato utilizzo di strumenti di tutela cautelare concretamente idonei a evitare o ridurre il danno incidono sul nesso causale e possono escludere il risarcimento del pregiudizio evitabile.
art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000
La precedente sentenza definitiva ha accertato l'illegittimità dell'ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco, per insufficienza dell'istruttoria e carenza di motivazione sui presupposti del potere extra ordinem.
art. 56 c.p.a.
La misura cautelare monocratica costituisce uno strumento di tutela immediata che, ove concretamente utilizzabile, il ricorrente deve considerare per evitare o mitigare il danno derivante dall'atto amministrativo.
art. 61 c.p.a.
La tutela cautelare ante causam è richiamata quale ulteriore strumento di protezione immediata idoneo a prevenire il danno.
art. 34, comma 3, c.p.a.
La precedente sentenza ha esaminato le censure di illegittimità dell'atto, benché il ricorso fosse divenuto improcedibile, in ragione della prospettata permanenza di un interesse risarcitorio.
Massime di principio
- Nel giudizio risarcitorio contro la pubblica amministrazione, l'accertata illegittimità del provvedimento non comporta automaticamente il riconoscimento del danno: il ricorrente deve provare il pregiudizio, il nesso causale e la sua concreta consistenza.
- Ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a., il danneggiato deve adottare una condotta diligente e utilizzare gli strumenti di tutela disponibili, comprese le misure cautelari monocratiche o ante causam, quando siano concretamente idonei a evitare o ridurre il danno; il pregiudizio evitabile non è risarcibile.
- La mancata proposizione di una tutela cautelare immediata può incidere causalmente sulla durata e sull'entità del danno risarcibile, anche quando il provvedimento amministrativo sia stato successivamente riconosciuto illegittimo.
- La prova del danno patrimoniale richiede documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento dei costi e la loro riferibilità causale all'attività amministrativa illegittima; una perizia priva di fatture, contratti, bollette o dati analitici non è sufficiente quando tali documenti siano nella disponibilità del ricorrente.
- La ripetizione integrale di un'attività tecnica interrotta deve essere dimostrata mediante elementi tecnici specifici; la mera allegazione di un cronoprogramma non prova, da sola, che tutte le attività debbano essere nuovamente eseguite.
- Il danno all'immagine derivante da un provvedimento amministrativo illegittimo non può essere liquidato in via meramente forfettaria in assenza di elementi che dimostrino l'effettiva eco mediatica e il pregiudizio conseguente.
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