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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05548/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Macerata che lo aveva ritenuto responsabile per l'aggressione di una persona da parte di due cani, deducendo in sintesi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione dell'attendibilità della persona offesa e travisamento della prova dichiarativa, con riferimento agli artt. 192 e 533 c.p.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 40 e 41 c.p. e 192 c.p.p., lamentando l'insussistenza del nesso causale; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sull'identificazione degli animali e sulla mancata considerazione di ipotesi alternative. Ha poi depositato sei motivi aggiunti, relativi alla presunta apparenza della motivazione sulla prova fotografica, al travisamento della prova fotografica, alla dinamica della fuga e al varco nella recinzione, alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e dei congiunti in assenza di riscontri oggettivi, alla mancata confutazione di alternative ragionevoli e al richiamo, ritenuto improprio, di un'ordinanza ministeriale sull'aggressione da cani come fonte di colpa in re ipsa. La parte civile ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso con condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi tre motivi non consentiti in cassazione perché sostanzialmente diretti a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione del giudice di merito; il primo motivo è stato inoltre giudicato manifestamente infondato per difetto di specificità. I motivi aggiunti sono stati in parte qualificati come motivi nuovi, perché fondati su violazioni di legge già deducibili ma non proposte in appello, e in parte come censure reiterative e comunque volte a una rivalutazione del compendio probatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La violazione di questa norma non può essere prospettata in cassazione per censurare l'omessa o erronea valutazione delle prove, se la doglianza mira in realtà a contestare il ragionamento motivazionale del giudice di merito.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato come parametro della condanna oltre ogni ragionevole dubbio; le censure che mirano a rimettere in discussione la valutazione di attendibilità e la ricostruzione del fatto non sono ammissibili se non specificamente ancorate a vizi motivazionali rilevanti.

  • art. 40 c.p.

    Evocato dal ricorrente per contestare il nesso causale; la Corte non entra nel merito perché la censura è ritenuta inammissibile in quanto diretta a una rivalutazione del fatto.

  • art. 41 c.p.

    Evocato dal ricorrente in tema di causalità; la doglianza è stata ritenuta parte di una critica fattuale non consentita in sede di legittimità.

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Non è consentito utilizzare il motivo di violazione di legge processuale per eludere i limiti posti alla deducibilità dei vizi motivazionali, salvo i casi di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    I vizi di motivazione devono essere dedotti nei limiti propri di questa disposizione, con specifico riferimento al testo della sentenza o ad atti del processo specificamente indicati.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato nel quadro della motivazione dei provvedimenti e dei limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Richiamato per il contenuto della motivazione della sentenza, ma non può essere invocato per trasformare il vizio motivazionale in un vizio processuale deducibile ex art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto.
  • La violazione dell'art. 192 c.p.p. non è deducibile in cassazione quando la critica riguarda, in sostanza, l'apprezzamento dell'attendibilità delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • Il travisamento della prova in presenza di doppia conforme può essere dedotto solo in presenza di una macroscopica e manifesta divergenza tra motivazione e compendio probatorio, non già per sollecitare una rilettura alternativa degli elementi istruttori.
  • La censura sull'attendibilità della persona offesa non è idonea a superare una motivazione che risulti coerente, intrinsecamente logica e sorretta da riscontri esterni, anche se mancano singoli elementi documentali ulteriori.
  • I motivi nuovi in cassazione non possono introdurre questioni di violazione di legge che erano deducibili con i motivi di appello ma non sono state fatte valere tempestivamente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa del ricorrente, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento della somma alla Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese della parte civile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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