Cassazione Penale, Sentenza n. 2852/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sallustio Giovanni ha impugnato la sentenza del 10/03/2022 della Corte di appello di L'Aquila (che aveva confermato la condanna del Tribunale di Vasto del 31/05/2021) per il reato di truffa, deducendo: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640 c.p.; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 641 c.p.; (3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis c.p. (riguardanti la determinazione della pena e l'applicazione della recidiva/situazioni aggravanti o attenuanti). In sostanza il ricorrente contestava la qualificazione giuridica del fatto, la motivazione sulla responsabilità e la determinazione della pena
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i motivi del ricorso erano, in buona sostanza, una ripetizione delle stesse questioni già dedotte e ampiamente motivate e rigettate in sede di appello; mancava quindi una critica specifica e scrutinabile in sede di legittimità (non era prospettata una carenza o una manifesta illogicità della motivazione, ma una diversa valutazione degli elementi di fatto). Per tali ragioni la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma che definisce il reato di truffa: nel caso di specie la condanna per truffa è stata confermata e la Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure relative alla qualificazione e alla responsabilità, poiché fondate su valutazioni di fatto già decise dalla corte di merito
art. 641 cod. pen.
Articolo richiamato dal ricorrente per ottenere una diversa qualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto impossibile procedere a diversa qualificazione in sede di legittimità quando le questioni sono già state affrontate e motivate dalla corte di merito
art. 133 cod. pen.
Norma relativa alla determinazione della pena; il ricorrente ha dedotto vizio nella quantificazione della pena, ma la Cassazione ha ritenuto la censura come critica alla valutazione del merito non ammissibile se non fondata su vizio di motivazione manifesto
art. 62-bis cod. pen.
Norma relativa agli effetti della recidiva sulla pena; il ricorrente contestava l'applicazione/valutazione di circostanze rilevanti per la pena, ma la Corte ha considerato tali questioni come valutazioni di fatto non sindacabili in Cassazione se prive di specifiche censure di diritto
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime citate)
La sentenza richiama il consolidato principio secondo cui è inammissibile il ricorso che si risolva nella ripetizione di doglianze già dedotte e motivate in sede di merito; sono sindacabili in Cassazione soltanto vizi quali: mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali, o ignoratio/asserzione di atti probatori. Critiche di persuasività o diversa rilettura della prova sono inammissibili
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a riproporre in via generale le medesime questioni già esaminate e motivatamente decise dalla corte di merito; occorre indicare censure di diritto specifiche e scrutinabili in sede di legittimità
- Le critiche alla valutazione della prova e alla persuasività della motivazione, se non accompagnate da denuncia di vizi della motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà o ignoratio probatoria), non sono ammesse in Cassazione
- Per ottenere una diversa qualificazione giuridica dell'evento (es. richiamando art. 641), il ricorso deve dimostrare un errore di diritto o una manifesta incongruenza della motivazione della corte di merito, non una mera diversa interpretazione dei fatti
- Le doglianze relative alla quantificazione della pena (art. 133) o all'applicazione di istituti come la recidiva (art. 62-bis) richiedono l'individuazione di errori normativi o di motivazione rilevanti; non è sufficiente sostenere che la valutazione discrezionale dei giudici di merito sia eccessiva o ingiusta
- Conseguenze pratiche: ricorrere in Cassazione richiede una strategia mirata a evidenziare vizi di diritto o di motivazione manifesta; in caso contrario il ricorrente può essere condannato alle spese e ad oneri (es. pagamento alla Cassa delle ammende)
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