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Sentenza

Sentenza del 14/09/2016 n. 534 - Comm. Trib. Prov. Varese

Accertamento doganale - Validità della notifiche a mezzo PEC in ambito doganale - Firma digitale - Necessità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica relativo a cinque dichiarazioni doganali di importazione, contestando dazi antidumping e IVA per complessivi 24.161,52 euro, oltre interessi. Il motivo principale riguardava l'inesistenza o invalidità della notifica via PEC del processo verbale di constatazione (PVC), atto presupposto dell'accertamento. Il PVC era stato trasmesso come copia scannerizzata di un documento originariamente cartaceo, priva di firma digitale o di altra valida firma informatica prevista dal Codice dell'amministrazione digitale. La ricorrente contestava inoltre l'errata indicazione del numero di protocollo, la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, il difetto di motivazione, la mancata indicazione del responsabile del procedimento e invocava la propria buona fede.

La decisione

La Commissione ha ritenuto astrattamente ammissibile la notificazione via PEC in materia doganale, poiché non esiste un espresso divieto normativo e l'articolo 48 del CAD equipara la PEC alla notificazione postale. Tuttavia, ha distinto tra documento informatico e copia informatica di un documento cartaceo: in ambito doganale, in assenza di un rinvio all'articolo 149-bis c.p.c., la PEC è valida solo se trasmette un documento informatico oppure una copia di atto analogico sottoscritta con una delle firme informatiche previste dal CAD. La firma 'a mezzo stampa' sulla nota di trasmissione non equivale a firma digitale e la scansione del PVC con firma autografa non soddisfa i requisiti di legge. Di conseguenza, la notifica del PVC è stata ritenuta invalida e l'avviso di accertamento, non preceduto dalla valida notifica dell'atto presupposto, è stato annullato. Il ricorso è stato accolto e l'Agenzia delle Dogane è stata condannata al pagamento di 1.500 euro per spese processuali, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Articolo 48, comma 2, Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)

    La notifica a mezzo PEC equivale alla notificazione a mezzo posta, salvo quanto previsto dalla legge.

    La PEC è generalmente utilizzabile anche in materia fiscale e doganale, salvo un espresso divieto normativo. L'equiparazione riguarda però le modalità di trasmissione e non elimina i requisiti di validità e sottoscrizione del documento notificato.

  • Articolo 3-bis, comma 4, Codice dell'amministrazione digitale

    Le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini dotati di PEC avvengono tramite PEC, salvo che sia diversamente stabilito.

    La norma rafforza l'utilizzabilità della PEC nei rapporti tra amministrazione e contribuente, ma non consente di notificare validamente documenti privi della sottoscrizione informatica richiesta.

  • Articolo 22, Codice dell'amministrazione digitale

    I documenti informatici formati in origine su supporto analogico [...] hanno piena efficacia [...] se ad essi è apposta o associata [...] una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.

    La copia informatica o per immagine di un atto cartaceo deve essere assistita da una valida firma informatica quando viene utilizzata per la notificazione, affinché possa produrre gli effetti dell'originale.

  • Articolo 149-bis c.p.c.

    La notificazione con modalità telematica può riguardare documenti informatici e copie informatiche di documenti cartacei.

    La possibilità di notificare via PEC anche copie informatiche di documenti cartacei è stata ritenuta applicabile in ambito tributario generale per effetto del rinvio normativo, ma non automaticamente in ambito doganale.

  • Articolo 11, D.Lgs. 374/1990

    La disciplina della revisione dell'accertamento doganale non vieta espressamente la notificazione via PEC, ma non contiene neppure un rinvio all'articolo 149-bis c.p.c.; pertanto, la validità della notificazione PEC resta subordinata al rispetto dei requisiti del CAD.

  • Articolo 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993.

    La firma sostituita a mezzo stampa è diversa dalla firma informatica o digitale prevista dal CAD e non è sufficiente, da sola, a validare la copia scannerizzata di un PVC notificato via PEC in ambito doganale.

Massime di principio

  • La PEC è in linea generale utilizzabile per notificare atti doganali, salvo un espresso divieto di legge.
  • Occorre distinguere tra un documento informatico nativo digitale e una semplice scansione di un atto cartaceo: la seconda non è automaticamente valida se trasmessa via PEC.
  • Quando un atto doganale originariamente cartaceo viene notificato in copia informatica, deve essere sottoscritto o validato con una delle firme informatiche previste dal CAD; la firma autografa scansionata o la dicitura 'firma a mezzo stampa' non sono necessariamente sufficienti.
  • L'invalidità della notifica dell'atto presupposto può compromettere l'efficacia dell'atto successivo che lo richiama, soprattutto quando il contribuente non abbia avuto una valida conoscenza legale del contenuto.
  • Errori formali come un numero di protocollo errato possono essere irrilevanti se l'atto resta comunque univocamente identificabile, ma non possono compensare la mancanza di una notificazione conforme ai requisiti legali.
  • In situazioni analoghe è necessario verificare sia le ricevute PEC sia il formato del documento allegato, la sua origine analogica o digitale e la presenza di una firma elettronica valida secondo il CAD.

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