Sentenza del 19/05/2017 n. 263 - Comm. Trib. Prov. Savona
REGISTRO - Imposta sostitutiva su operazioni di credito - Agevolazione per l'abitazione principale - Abitazioni cc.dd."di lusso" - Revoca - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa revoca dell'agevolazione "prima casa" è stata ritenuta legittima. Ai fini della verifica dei requisiti, rileva l'immobile risultante dall'accorpamento delle unità immobiliari e la sua consistenza complessiva. Poiché la superficie superava il limite normativo di 260,68 metri quadrati, l'immobile doveva essere qualificato come abitazione di lusso, con conseguente perdita del beneficio sull'imposta sostitutiva applicata al mutuo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'agevolazione sull'imposta sostitutiva relativa al mutuo dovesse spettare, nonostante l'immobile fosse stato ottenuto mediante accorpamento di precedenti unità immobiliari. La contestazione riguardava il fatto che la superficie dell'immobile risultante dall'accorpamento superasse il limite previsto per le abitazioni non di lusso, pari a 260,68 metri quadrati ai sensi dell'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969.
Norme richiamate
Art. 6 del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969
La norma individua il limite di superficie rilevante per qualificare un'abitazione come non di lusso. Nel caso esaminato, il superamento del limite da parte dell'immobile risultante dall'accorpamento giustifica la revoca dell'agevolazione.
Disciplina dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti e agevolazione "prima casa"
L'agevolazione fiscale sul mutuo presuppone che l'immobile finanziato possieda i requisiti previsti per la prima casa. Se l'immobile è qualificabile come abitazione di lusso, il beneficio può essere revocato.
Massime di principio
- Per verificare il requisito della superficie, deve essere considerata la consistenza complessiva dell'immobile risultante dall'accorpamento, non necessariamente quella delle singole unità originarie.
- L'accorpamento di più unità immobiliari può incidere sui requisiti fiscali già richiesti per l'agevolazione prima casa, soprattutto quando determina il superamento dei limiti dimensionali previsti dalla normativa.
- Il superamento della soglia di 260,68 metri quadrati può comportare la qualificazione dell'immobile come abitazione di lusso e la conseguente revoca dell'agevolazione, anche se le unità originarie, considerate separatamente, rientravano nei limiti.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare la superficie dell'immobile nella configurazione risultante dagli interventi edilizi e la normativa applicabile al momento dell'acquisto e dell'accorpamento.
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