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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14998/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Procura Generale ha impugnato la sentenza di assoluzione del 2 luglio 2025 emessa dalla Corte territoriale, in seguito all'annullamento con rinvio della precedente condanna del 22 dicembre 2017. L'unico motivo di ricorso dedotto era formulato ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p. e sosteneva che la Corte non avrebbe correttamente valutato il patrimonio indiziario: in particolare si asseriva che il furto contestato al capo B) era stato commesso grazie a conoscenze in possesso di altro soggetto (e non della Rizzi), evidenziando elementi investigativi quali la non verosimiglianza del ritrovamento casuale, la presenza di chiavi nell'appartamento della vittima GARIS Maria Gabriella necessarie per aprire la cassaforte, e la selettività del furto nella casa della domestica Blandolino Lucia (limitato a certe chiavi e alla borsa da lavoro). Si censurava altresì l'applicazione dell'art. 192 c.p.p. e dell'art. 110 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: 1) si è in presenza di una "doppia pronuncia conforme" (annullamento seguito da proscioglimento in primo grado e quindi sentenze conformi), situazione in cui il ricorso del Pubblico Ministero è per legge vincolato a specifiche censure previste dall'art. 608, comma 1-bis, c.p.p.; 2) il motivo proposto aveva natura motivazionale (contestazione della valutazione degli indizi e della ricostruzione fattuale) e non costituiva una violazione di legge sostanziale ai sensi dell'art. 606, lett. b) c.p.p.; 3) la presunta violazione dell'art. 192 c.p.p. non può essere dedotta come violazione di legge ex art. 606 lett. b) o c), potendosi invece far valere solo nei limiti dell'art. 606 lett. e) (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) e solo se il vizio risulta dal testo della sentenza o da atti specificamente indicati. Poiché il ricorso articolava censure non consentite dalla legge, è stato respinto come inammissibile. Conseguenza pratica: rigetto del ricorso e nessuna condanna alle spese per le parti civili in questo grado.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. b)

    La Corte ha spiegato che la lett. b) riguarda l'erronea interpretazione o applicazione della legge penale sostanziale; non può essere utilizzata per censurare la valutazione motivazionale degli elementi di prova, che va riferita al vizio di motivazione (lett. e)).

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La presunta violazione di questo articolo (riguardante le regole sulla produzione e valutazione della prova?) non può essere dedotta come violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b) o c); eventuali profili relativi alla motivazione vanno sollevati sotto art. 606 lett. e) e solo se il vizio emerge dal testo del provvedimento o da atti specifici.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato dalla Procura per censurare l'attribuzione di responsabilità in concorso; la Corte ha ritenuto che la censura effettivamente svolta fosse di carattere motivazionale (valutazione degli indizi sulla partecipazione), non una specifica erronea interpretazione dell'art. 110 deducibile in cassazione nel quadro della "doppia conforme".

  • art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Norma che limita il campo di censura del ricorso per cassazione del pubblico ministero in presenza di una doppia pronuncia conforme; il ricorso deve articolare motivi specifici consentiti dalla legge. La Corte ha applicato questo vincolo per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Prevede la censura per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulti dal testo del provvedimento o da atti indicati. La Corte ha precisato che questioni relative all'art. 192 possono essere valutate solo nei limiti di questa lett. e).

Massime di principio

  • In presenza di una "doppia pronuncia conforme" (annullamento con rinvio seguito da proscioglimento/assoluzione conformi), il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero è soggetto a limiti: le censure devono essere quelle espressamente consentite dall'art. 608, comma 1-bis c.p.p.
  • Non è ammissibile in cassazione, nel quadro previsto dall'art. 606 lett. b), censurare semplicemente la valutazione degli elementi di prova o la ricostruzione fattuale dei giudici di merito; tali censure sono di natura motivazionale e, se non rientrano nei limiti di ammissibilità, rendono il ricorso inammissibile.
  • La presunta violazione di norme procedurali (es. art. 192 c.p.p.) non può essere trasformata artificiosamente in una violazione di legge sostanziale per aggirare i limiti di ammissibilità: va valutato se il vizio sia evidente nel testo della sentenza (art. 606 lett. e)).
  • Il giudice del rinvio, pur dovendo evitare gli errori indicati dalla Cassazione, dispone di pieni poteri di cognizione nel rispetto dei limiti del giudicato interno; quindi la sua autonoma valutazione dei fatti non è automaticamente sindacabile in Cassazione se si tratta di apprezzamento probatorio.
  • Quando si intenda impugnare una sentenza assolutoria già conformata da un precedente annullamento, è fondamentale articolare motivi di diritto specifici e non limitarsi a contestazioni sulla credibilità o sull'interpretazione degli indizi.

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