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Ordinanza

Ordinanza n. 240/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale che ordina il rilascio e lo sgombero di un immobile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinataria dell'ordinanza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza del Comune di Randazzo del 19 maggio 2026, notificata il 26 maggio 2026, con cui le è stato ordinato il rilascio e lo sgombero di un immobile sito nel territorio comunale. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone i singoli motivi di ricorso né specifica i vizi di legittimità dedotti, limitandosi a dare atto della proposizione del ricorso e della domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare, disponendo, nel bilanciamento dei contrapposti interessi e al solo fine di mantenere integra la situazione di fatto fino alla decisione di merito, la sospensione degli effetti dell'ordinanza comunale impugnata. L'ordinanza non espone una valutazione analitica del fumus boni iuris o del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda. È stata inoltre disposta l'oscurazione delle generalità della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale prevista dal codice del processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è stata richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    La disposizione è stata richiamata, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere gli effetti del provvedimento impugnato quando, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ciò sia necessario a mantenere integra la situazione controversa fino alla definizione del giudizio di merito.
  • L'accoglimento della domanda cautelare può essere disposto anche con una motivazione concentrata sul bilanciamento degli interessi e sull'esigenza di conservare la res adhuc integra, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell'atto.
  • La peculiarità della vicenda può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniOrdinanze contingibili e urgentiTutela cautelare
RamiEdiliziaEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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