Sentenza n. 92/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento della determinazione dirigenziale dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre n. 454 del 1/7/2025, di approvazione della graduatoria della procedura selettiva per l'assegnazione di autorizzazioni all'esercizio delle attività di noleggio o locazione di unità da diporto all'interno dell'area marina protetta per l’anno 2025, nella parte in cui ne ha disposto l’esclusione a causa della mancata presentazione della manifestazione di interesse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria per l’assegnazione delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell’area marina protetta per l’anno 2025, nella parte relativa all’esclusione per mancata presentazione della manifestazione di interesse, nonché la clausola del bando che prevedeva tale esclusione
Esito
Favorevole al resistente (ente parco e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, che aveva esercitato occasionalmente attività di noleggio di imbarcazioni nell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre ed era stato titolare dell’autorizzazione per il 2024, ha impugnato la propria esclusione dalla procedura selettiva per l’anno 2025. Ha dedotto di avere presentato online la manifestazione di interesse richiesta dall’avviso del 2 maggio 2025, sebbene senza ottenere una ricevuta, e di avere poi presentato tempestivamente la domanda di partecipazione alla procedura selettiva. L’amministrazione ha invece contestato che la manifestazione di interesse fosse stata presentata. Il ricorrente ha inizialmente impugnato la determinazione di approvazione della graduatoria e, successivamente, con motivi aggiunti, anche l’art. 2 del bando, che qualificava la mancata presentazione della manifestazione di interesse come causa di esclusione e motivo di diniego dell’autorizzazione. Dal testo emerge che erano stati dedotti cinque motivi nel ricorso principale e cinque ulteriori motivi aggiunti, ma non ne è riportato il contenuto specifico.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso e i motivi aggiunti. La procedura selettiva riguardava autorizzazioni valide soltanto fino al 31 dicembre 2025; pertanto, alla data della decisione, l’eventuale annullamento dell’esclusione non avrebbe più procurato al ricorrente alcun vantaggio concreto, anche perché egli aveva già beneficiato dell’autorizzazione provvisoria rilasciata in sede cautelare fino alla decisione. È stato escluso anche un residuo interesse conformativo rispetto alla futura selezione per il 2026: non era certo che il futuro bando avrebbe contenuto una clausola analoga e l’art. 34, comma 2, c.p.a. impedisce al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. Il TAR ha inoltre osservato, ai fini della regolazione delle spese, che il ricorrente non aveva provato di avere presentato la manifestazione di interesse e che tale adempimento costituiva una semplice operazione materiale, esigibile da un operatore professionale del settore. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 2, c.p.a.
In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati
Il giudice amministrativo non può riconoscere un interesse conformativo riferito a una futura procedura amministrativa non ancora avviata o a poteri amministrativi non ancora esercitati.
Massime di principio
- Quando l’atto impugnato riguarda autorizzazioni aventi efficacia limitata nel tempo e il periodo di validità è ormai scaduto, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se l’eventuale annullamento non può più arrecare al ricorrente un’utilità concreta e attuale.
- La concessione, durante il giudizio, di un’autorizzazione provvisoria può escludere l’utilità residua dell’annullamento dell’atto di esclusione relativo a un’autorizzazione temporanea, quando il periodo di efficacia dell’autorizzazione definitiva è nel frattempo scaduto.
- Non sussiste un interesse conformativo idoneo a mantenere la procedibilità del ricorso quando esso sia riferito a una futura procedura selettiva dal contenuto non ancora determinato; il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
- La mancata prova, da parte del ricorrente, dell’adempimento materiale posto a suo carico può essere valorizzata nella regolazione delle spese, anche quando il giudizio venga definito per sopravvenuta carenza di interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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