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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33573/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha revocato il precedente decreto di estinzione del giudizio, ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato le spese del giudizio di legittimità, aderendo alla richiesta congiunta delle parti e prendendo atto dell'intervenuta transazione e divisione. Non vi è stata decisione sul merito della sentenza impugnata, che è rimasta superata dall'accordo intervenuto tra i condividenti.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (coeredi)

La controversia

La controversia originaria riguardava una lite tra condividenti in relazione alla divisione di beni comuni, culminata in una sentenza della Corte d'appello di Roma impugnata con ricorso per cassazione da alcuni coeredi. Nel corso del giudizio di legittimità tutte le parti costituite, incluse quelle inizialmente intimate, hanno però raggiunto un accordo bonario mediante atto di transazione e divisione del 30 ottobre 2020. I ricorrenti e i controricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rappresentando l'interesse a far venir meno gli effetti della sentenza impugnata perché sostituita dalla successiva regolazione convenzionale dell'assetto divisionale. Il ricorso non è stato esaminato nel merito, poiché è intervenuta l'estinzione del giudizio con successiva richiesta di revoca del decreto di estinzione e di pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando tutte le parti del giudizio di legittimità raggiungono un accordo che definisce integralmente la controversia, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere anche con ordinanza, senza pronunciarsi sul merito dell'impugnazione.
  • La sopravvenuta transazione tra i condividenti che regola in modo completo la divisione dei beni rende priva di utilità la decisione sulla sentenza impugnata e consente di superare il precedente provvedimento di estinzione, se richiesto congiuntamente dalle parti.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese può essere disposta secondo l'accordo o la richiesta congiunta delle parti, ove non emergano ragioni contrastanti.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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