Sentenza n. 8492/2026 - Roma, Sezione 3T
Giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2523/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.02.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che riconosceva il credito relativo al Bonus Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2523/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 29 febbraio 2024. Nel corso del giudizio ha rappresentato che il Ministero ha accreditato il Bonus nel Portale Bonus Carta del Docente, dando quindi esecuzione alla pronuncia e soddisfacendo il credito azionato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché il pagamento delle somme dovute da parte del Ministero ha integralmente soddisfatto l'interesse della ricorrente. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha effettuato la valutazione virtuale della fondatezza della domanda originaria, ritenendo che, in assenza del pagamento sopravvenuto, il ricorso sarebbe stato fondato, poiché il credito è stato soddisfatto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. Le spese sono state parzialmente compensate in ragione dell'esecuzione della sentenza da parte dell'Amministrazione dopo la proposizione del ricorso; per la parte residua, il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 400,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando un'attività amministrativa successiva soddisfa integralmente e irretrattabilmente l'interesse azionato, facendo venir meno ogni utilità concreta della pronuncia di merito.
- Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della domanda originaria ai fini della regolazione delle spese processuali.
- Quando l'Amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso, la domanda di ottemperanza deve essere considerata astrattamente fondata ai fini della soccombenza virtuale e l'Amministrazione può essere condannata alle spese, eventualmente previa compensazione parziale correlata all'esecuzione sopravvenuta.
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