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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4991/2020 del 25/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, ai fini IRPEF, il reddito del contribuente per gli anni d’imposta 2002 e 2003 sulla base della verifica dei movimenti bancari. A fronte di redditi annui dichiarati pari a 597 euro per terreni e fabbricati, il contribuente aveva effettuato operazioni immobiliari e acquisti di azioni per importi ingenti; inoltre, era socio e amministratore di varie società che, pur avendo notevoli volumi d’affari, dichiaravano redditi modesti o perdite. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto i ricorsi riuniti e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza depositata il 1° settembre 2011, aveva confermato tale decisione. Il contribuente ha proposto due motivi di ricorso per cassazione: con il primo ha denunciato violazione o falsa applicazione dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, contestando l’applicazione della presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie e sostenendo che la tipologia di accertamento adottata fosse limitata ai titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo; ha inoltre censurato il giudizio di inadeguatezza delle giustificazioni fornite sui movimenti. Con il secondo ha denunciato insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi, deducendo l’incoerenza della motivazione regionale: da un lato, l’assoggettamento all’accertamento sarebbe stato giustificato con il possesso di partita IVA e la possibile titolarità di redditi di lavoro autonomo; dall’altro, le movimentazioni contestate sarebbero state ricondotte a redditi di capitale. In prossimità dell’udienza, il contribuente ha chiesto la cessazione della materia del contendere, dichiarando estinto il debito tributario e producendo documentazione; dopo un primo rinvio perché non risultava chiaro se la definizione riguardasse i debiti oggetto degli avvisi impugnati, ha reiterato l’istanza con ulteriori estratti di ruolo. L’Agenzia delle Entrate ha aderito alla richiesta.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso, ritenendo pregiudiziale la richiesta di cessazione della materia del contendere. Poiché la richiesta è stata reiterata dal contribuente all’udienza pubblica e vi è stata adesione dell’Agenzia delle Entrate, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite. Il testo non specifica ulteriori ragioni o accertamenti della Corte sull’avvenuta estinzione del debito.

Norme richiamate

  • art. 32 del D.P.R. n. 600/1973

    la Corte non ha deciso il motivo relativo a tale disposizione, essendo pregiudiziale la richiesta di cessazione della materia del contendere.

    Il ricorso prospettava l’applicabilità della presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie, ma la Corte non ha esaminato la questione.

  • art. 378 c.p.c.

    Per concorde dichiarazione delle parti, va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.

    La disposizione è richiamata quale base per le memorie depositate dal contribuente; la Corte ha accolto la richiesta concorde delle parti dichiarando cessata la materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, prima della decisione sul ricorso, entrambe le parti concordano nel chiedere la cessazione della materia del contendere, la Corte può dichiararla senza esaminare i motivi di ricorso, se la richiesta è ritenuta pregiudiziale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi

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