Cassazione Civile, Ordinanza n. 29965/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dal prelievo operato da una cassa previdenziale privatizzata sul trattamento pensionistico di un proprio iscritto, a titolo di contributo di solidarietà. Il giudice di merito aveva già dichiarato illegittima la trattenuta e condannato la cassa alla restituzione delle somme. In appello veniva discusso solo il regime della prescrizione del diritto alla ripetizione/riliquidazione delle somme trattenute. La cassa ricorre per cassazione con due motivi, entrambi ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970, degli artt. 2948 n. 4, 2946 e 2943 c.c., nonché dell’art. 16 del regolamento di previdenza della cassa, sostenendo che dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale e non quella decennale, con conseguente maturazione della prescrizione del credito del pensionato. Il resistente ha replicato con controricorso, chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello di Milano. Ha ritenuto infondati i due motivi perché, in caso di contestazione dell’ammontare del trattamento pensionistico e di prelievi illegittimi operati dalla cassa, non si verte in tema di semplice rateo pensionistico "pagabile" soggetto a prescrizione quinquennale, ma di credito consequenziale alla indebita trattenuta, assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale. La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato, precisando che l’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 non è applicabile alla fattispecie, perché non si tratta di riliquidazione di trattamenti pensionistici in senso proprio, bensì di restituzione di somme indebitamente trattenute per effetto di una misura patrimoniale illegittima. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di lite e, essendo il ricorso rigettato in conformità alla proposta non accettata, anche al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore del resistente e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende, oltre all’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
non si applica alla fattispecie, perché la controversia non concerne ratei arretrati o differenze di pensione in senso tecnico, ma la restituzione di somme indebitamente trattenute per effetto di un prelievo illegittimo.
art. 2948, n. 4, c.c.
la prescrizione quinquennale presuppone che il credito sia liquidato, esigibile e "pagabile"; non opera quando è contestato l’ammontare del trattamento o si discute di somme indebitamente trattenute.
art. 2946 c.c.
si applica la prescrizione ordinaria decennale al credito di restituzione/riliquidazione delle somme indebitamente trattenute.
art. 2943 c.c.
richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla prescrizione; nel testo non emerge una specifica autonoma ratio applicativa oltre al quadro prescrizionale complessivo.
art. 16 del Regolamento di Previdenza della Cassa
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi prescrizionale quinquennale; la Corte non ravvisa elementi idonei a mutare l’orientamento consolidato.
art. 118 disp. att. c.p.c.
consente il rinvio ai precedenti conformi e all’orientamento consolidato della Corte.
art. 380-bis c.p.c.
la definizione del giudizio in conformità alla proposta non accettata comporta l’applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla norma.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
consente la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
in caso di rigetto del ricorso, impone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di previdenza obbligatoria gestita da enti privatizzati, la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia liquidato, esigibile e concretamente "pagabile"; se è contestato l’ammontare del trattamento, opera la prescrizione decennale ordinaria.
- Quando l’ente previdenziale applica un prelievo illegittimo sul rateo pensionistico, il diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute non coincide con la disciplina del rateo pensionistico e segue il termine ordinario decennale.
- L’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970, che disciplina la prescrizione quinquennale di ratei arretrati e differenze da riliquidazione, non si estende automaticamente ai crediti di ripetizione derivanti da trattenute patrimoniali illegittime.
- Ai fini dell’art. 2948, n. 4, c.c., non basta che il credito sia astrattamente determinabile: è necessario che sia già liquidato ed esigibile senza contestazioni sul quantum.
- Il ricorso per cassazione è destinato al rigetto quando si limita a riproporre censure già risolte da un orientamento consolidato della Corte senza addurre elementi nuovi idonei a mutarlo.
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