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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3346/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione della pronuncia d'appello in parte favorevole: il ricorrente deduce che, prima della pronuncia sul concordato ex art. 599-bis c.p.p., la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare estinto per prescrizione il reato contestato al capo b) (art. 496 c.p.), perché la prescrizione sarebbe già maturata alla data della pronuncia di secondo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso; nel merito la Corte ha comunque esaminato la questione rilevando che, ai fini del calcolo della prescrizione, deve tenersi conto della recidiva reiterata ad effetto speciale (art. 99, comma 4 c.p.), anche se poi valutata equivalente alle attenuanti, per effetto dell'art. 157 c.p. Applicando tale principio al caso concreto, il reato (commesso il 04/08/2011, delitto ex art. 496 c.p., edittale max 5 anni) ha un termine di prescrizione allungato in ragione della recidiva e degli aumenti previsti dall'art. 161 c.p. risultando comunque non estinto alla data della sentenza d'appello. Per cui il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 a titolo di ammenda per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 496 cod. pen.

    Descrive il reato materiale contestato (ricettazione o altro secondo il capo b) come riportato); usato per determinare il massimale edittale di riferimento ai fini del calcolo della prescrizione.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Regola la recidiva reiterata come aggravante ad effetto speciale; la Corte ritiene che la recidiva, anche se poi bilanciata o ritenuta equivalente alle attenuanti, rilevi ai fini del computo del termine di prescrizione.

  • art. 69 cod. pen.

    Stabilisce il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la Corte chiarisce che tale bilanciamento non incide sulla determinazione della pena massima e quindi non deve modificare il calcolo della prescrizione quando è in gioco un'aggravante ad effetto speciale.

  • art. 157 cod. pen.

    Prevede che per la determinazione della pena massima non si tenga conto del giudizio di cui all'art. 69; la Corte lo interpreta nel senso che l'aggravante ad effetto speciale va considerata ai fini della prescrizione anche se risultasse subvalente nel bilanciamento con attenuanti.

  • art. 161 cod. pen.

    Regola l'aumento della prescrizione in presenza di particolari aumenti di pena (qui usato per calcolare l'aumento di due terzi che prolunga il termine prescrizionale).

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma sul concordato in appello: riguarda la procedura e gli effetti della pronuncia concordata in sede di appello; la sentenza affronta la questione dell'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso tali pronunce (Sezioni Unite si sono pronunciate consentendo il ricorso in determinate ipotesi).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e altre conseguenze in caso di ricorso infondato o inammissibile; la Corte lo applica per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma a favore della cassa delle ammende.

  • Corte Cost. n.186 del 2000 (richiamata)

    Richiamata in relazione al ravvisarsi di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile; utilizzata come precedenza giurisprudenziale per giustificare la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La recidiva ad effetto speciale (art. 99, comma 4 c.p.) rileva ai fini del calcolo del termine di prescrizione anche quando, nel giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p., venga ritenuta equivalente o subvalente rispetto alle attenuanti; il bilanciamento non incide sulla determinazione della pena massima (art. 157 c.p.).
  • Nei procedimenti con pronuncia concordata in appello ex art. 599-bis c.p.p. è possibile proporre ricorso per cassazione per far valere la violazione di legge derivante dall'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado (orientamento delle Sezioni Unite), ma il ricorso deve dimostrare effettivamente che la prescrizione è maturata prima della sentenza d'appello.
  • Per calcolare la prescrizione va preso come riferimento il massimale edittale e, se sussistono aggravanti ad effetto speciale, il massimale va prima aumentato secondo le regole previste (es. aumento della metà per la recidiva reiterata) e poi eventualmente ulteriormente modificato per altri aumenti ai sensi dell'art. 161 c.p.; sul termine così calcolato si valuta se la prescrizione è decorso.
  • L'omessa dichiarazione di estinzione per prescrizione può essere impugnata, ma il ricorrente rischia la dichiarazione di inammissibilità e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p. e richiamo a Corte Cost. n.186/2000) se il vizio non sussiste o il ricorso è manifestamente infondato.
  • Il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti incide sulla determinazione pratica della pena da irrogare, ma non annulla automaticamente gli effetti esterni di un'aggravante ad effetto speciale (come la rilevanza ai fini della prescrizione); pertanto in situazioni analoghe occorre sempre verificare separatamente l'incidenza della recidiva o di altre aggravanti ad effetto speciale sui termini prescrizionali.

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