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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31372/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La sentenza di merito aveva respinto il reclamo proposto dalla socia illimitatamente responsabile avverso la declaratoria di fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili. In cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione dell'art. 1 l. fall., sostenendo che non fosse stata adeguatamente accertata la sussistenza delle condizioni ostative alla fallibilità, e in particolare che il fallito non avesse debiti complessivamente superiori alle soglie di legge previste per la non fallibilità; 2) violazione dell'art. 5 l. fall., censurando l'affermazione dello stato di insolvenza e sostenendo che un cospicuo indebitamento non basterebbe a integrare insolvenza se i creditori non avessero agito per il soddisfacimento; 3) censura sulla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deducendo che la asserita manifesta infondatezza del reclamo non potesse giustificare la revoca del beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse la ratio decidendi, perché la Corte territoriale aveva correttamente posto a carico dei fallendi l'onere di provare il requisito di non fallibilità e aveva valorizzato, ai fini della soglia dei debiti scaduti e non pagati, il credito azionato e numerosi assegni protestati; inoltre la censura tendeva a un riesame del fatto, precluso in sede di legittimità. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a rimettere in discussione l'accertamento di merito sullo stato di insolvenza, fondato su inadempimenti, protesti e assenza di beni rapidamente monetizzabili. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile perché riguardava una statuizione estranea al provvedimento impugnato nel giudizio di cassazione, essendo la revoca del patrocinio disposta con separato decreto e soggetta al rimedio di cui all'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 l. fall.

    Il requisito di non fallibilità e le relative soglie di debito integrano un accertamento che, nel caso concreto, la Corte di merito aveva correttamente posto a carico del debitore/fallendo come fatto impeditivo della fallibilità.

  • art. 1, comma 2, lett. c), l. fall.

    La soglia dei debiti rilevante ai fini dell'esclusione della fallibilità va verificata sulla base dell'accertamento di fatto compiuto nel procedimento prefallimentare.

  • art. 15, ultimo comma, l. fall.

    Ai fini della valutazione della debitoria scaduta e non pagata possono essere considerati il credito azionato e gli assegni protestati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare.

  • art. 5 l. fall.

    Lo stato di insolvenza è desumibile da inadempimenti, protesti e assenza di beni liquidabili in tempi rapidi, quali indici dell'incapacità strutturale e non transitoria di soddisfare regolarmente le obbligazioni.

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    Il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è soggetto al rimedio impugnatorio previsto da tale norma, anche se la revoca sia adottata con la sentenza che definisce il giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio o dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • L'accertamento del requisito di non fallibilità e dei limiti dimensionali dell'impresa è un accertamento di fatto: la parte che lo invoca deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non limitarsi a prospettazioni astratte.
  • Lo stato di insolvenza può essere desunto da plurimi indici sintomatici, come inadempimenti verso creditori, protesti numerosi e mancanza di beni rapidamente monetizzabili, senza che sia necessaria l'azione esecutiva preventiva dei creditori.
  • Una censura relativa a un provvedimento non compreso nell'oggetto dell'impugnazione è inammissibile; per la revoca del patrocinio a spese dello Stato resta fermo il rimedio autonomo previsto dall'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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