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Sentenza

Sentenza n. 816/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza n. 1258/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 26.09.2024.

Giustizia amministrativa202501986

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, relativa all'accredito del bonus della carta docente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1258/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato il 21 novembre 2025 e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Tuttavia, dagli atti depositati dall'Amministrazione è emerso che il credito era già stato soddisfatto mediante accredito del bonus della carta docente in data 11 dicembre 2025, anteriormente alla proposizione del ricorso, depositato il 24 dicembre 2025. La circostanza non è stata contestata dalla ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso di ottemperanza, ritenendo che al momento della sua proposizione non sussistesse più alcun credito da eseguire, essendo già avvenuto l'accredito del bonus. La circostanza è stata ritenuta provata sulla base della documentazione dell'Amministrazione e anche ai sensi dell'art. 64 c.p.a. Il ricorso è stato quindi proposto dopo l'integrale soddisfacimento della pretesa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio in favore del Ministero, liquidate in 400 euro, oltre spese generali e oneri accessori; è rimasto a suo carico il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato; l'azione non può essere accolta quando, prima della proposizione del ricorso, l'obbligo amministrativo sia già stato integralmente adempiuto.

  • art. 64 c.p.a.

    La documentazione prodotta dall'Amministrazione, non contestata dalla parte ricorrente, può concorrere a provare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione risultante dal giudicato.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è infondato quando, prima della sua proposizione, l'Amministrazione abbia già integralmente adempiuto l'obbligo imposto dal giudicato e tale adempimento risulti provato in giudizio.
  • La documentazione dell'Amministrazione relativa all'avvenuto adempimento, se non specificamente contestata dalla parte ricorrente, può essere valorizzata dal giudice ai fini della prova ai sensi dell'art. 64 c.p.a.
  • La proposizione del ricorso di ottemperanza dopo l'integrale soddisfacimento della pretesa giustifica la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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