Cassazione Civile, Ordinanza n. 08262/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che definiva un giudizio originato da una controversia non ulteriormente descritta nel testo. Successivamente, la ricorrente ha rinunciato al ricorso principale con comunicazione via PEC alle controparti. Una parte dei controricorrenti ha aderito alla rinuncia, mentre altri non vi hanno aderito. I controricorrenti assistiti da un diverso difensore avevano inoltre proposto ricorso incidentale condizionato. La Corte prende atto della rinuncia al ricorso principale e valuta gli effetti della mancata adesione di alcuni resistenti, nonché l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato per sopravvenuto difetto di interesse.
La decisione
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia della ricorrente principale. Precisa che la rinuncia è stata accettata solo da alcuni controricorrenti, mentre altri non vi hanno aderito; ne conseguono la compensazione delle spese tra la ricorrente e i controricorrenti aderenti, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti non aderenti, e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato per carenza di interesse a seguito della rinuncia al ricorso principale.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio quando sia validamente comunicata e non osti l'assenza di adesione di tutte le controparti necessarie ai fini delle spese.
- Se la rinuncia al ricorso principale determina il venir meno dell'interesse al ricorso incidentale condizionato, quest'ultimo va dichiarato assorbito.
- In caso di rinuncia al ricorso, la regolazione delle spese può differenziarsi a seconda che le controparti abbiano o meno aderito alla rinuncia.
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