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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36627/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (possessori)

La controversia

La controversia nasce da una vendita del 1964 di un appezzamento di terreno, poi edificato e frazionato in più unità immobiliari. In un giudizio promosso dal venditore era stata accertata l'inefficacia della vendita originaria per mancato avveramento della condizione del pagamento rateale del prezzo; era stato quindi disposto il rilascio dei beni, previo pagamento di un'indennità. Successivamente il venditore, non avendo ottenuto il rilascio, agiva nel 2005 contro gli eredi dell'originario acquirente e contro altri aventi causa chiedendo la restituzione dei beni. Gli eredi dell'acquirente eccepivano di aver acquistato per usucapione le porzioni immobiliari; altri convenuti sostenevano invece l'inefficacia della sentenza del 1979 per mancato pagamento dell'indennità. La Corte d'appello ha accolto la tesi dell'usucapione in favore degli eredi dell'acquirente e ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale degli altri convenuti. Con il ricorso per cassazione il proprietario deduceva violazione degli artt. 1141, 1158 e 1265 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo: sosteneva che il possesso utile all'usucapione fosse stato interrotto dalla domanda giudiziale del 1970 e che l'interruzione si fosse protratta fino al giudicato della sentenza di rilascio; inoltre invocava comportamenti incompatibili con l'animus possidendi, come le iniziative degli eredi per far valere un credito da evizione e il mancato inserimento dei beni nella dichiarazione di successione.

La decisione

La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso di due parti che avevano aderito al ricorso principale oltre il termine utile, qualificandolo come ricorso incidentale adesivo tardivo non consentito. Nel merito ha rigettato il ricorso principale. La Corte ha affermato che, in tema di usucapione, l'art. 1165 c.c. rinvia alle norme sulla prescrizione anche per interruzione e sospensione, con il limite della compatibilità; che l'interruzione derivante da domanda giudiziale dura fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio; che il giudicato favorevole al proprietario non trasforma automaticamente il possessore in detentore, salvo un successivo e univoco riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui le iniziative degli eredi volte a far valere diritti da evizione verso il venditore non implicavano un riconoscimento attuale e inequivoco del diritto di proprietà del ricorrente, e ha giudicato irrilevante il mancato inserimento dei beni nella dichiarazione di successione, trattandosi di circostanza neutra e non incompatibile con il possesso utile ai fini dell'usucapione. Spese compensate e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1141 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di possesso e interversione; la Corte non ne fonda una diversa regola ma esamina il problema alla luce del giudicato e dell'animus possidendi.

  • art. 1158 c.c.

    norma sull'usucapione: il termine ventennale può decorrere solo in presenza di possesso utile e non interrotto.

  • art. 1265 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti della vicenda traslativa e dell'evizione.

  • art. 1165 c.c.

    estende all'usucapione, in quanto compatibili, le norme sulla prescrizione estintiva, comprese quelle in tema di interruzione e sospensione.

  • art. 2945 c.c.

    l'interruzione segna, di regola, l'inizio di un nuovo termine; se deriva da domanda giudiziale, dura fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

  • art. 2944 c.c.

    il riconoscimento del diritto altrui da parte di chi possiede interrompe il termine utile per l'usucapione.

  • art. 1146 c.c.

    la successione nel possesso opera in capo agli eredi del possessore.

  • art. 1147 c.c.

    la buona fede non è requisito del possesso utile per l'usucapione; il mancato inserimento del bene in successione non è decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 334 c.p.c.

    non applicabile al ricorso incidentale adesivo tardivo, qualificato come non ammissibile oltre il termine per impugnare.

Massime di principio

  • In materia di usucapione, l'art. 1165 c.c. consente l'applicazione delle norme sulla prescrizione anche agli effetti interruttivi e sospensivi, ma solo nei limiti della compatibilità con la natura del possesso.
  • La domanda giudiziale proposta dal proprietario interrompe il decorso dell'usucapione e l'effetto interruttivo perdura fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il relativo giudizio.
  • Il giudicato favorevole al proprietario non esclude di per sé la possibilità che il possessore continui a possedere uti dominus; per impedire o interrompere nuovamente l'usucapione occorre un successivo riconoscimento univoco del diritto altrui da parte del possessore.
  • Il riconoscimento del diritto del proprietario, idoneo a interrompere l'usucapione ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., non richiede necessariamente una dichiarazione espressa o recettizia, ma deve risultare da una volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al titolare.
  • La mera consapevolezza dell'altruità del bene, o atti neutri come la mancata inclusione del cespite in dichiarazione di successione, non bastano a escludere il possesso utile né a impedire l'usucapione.
  • Le iniziative processuali dirette a far valere diritti di credito conseguenti all'evizione nei confronti del venditore non equivalgono, senza ulteriori elementi, a un riconoscimento della proprietà altrui da parte del possessore.
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Come è indicizzato

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RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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