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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18296/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (custode)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 proposta dalla società custode avverso il decreto di liquidazione del compenso per la custodia e conservazione di beni sequestrati nell’ambito di un procedimento penale. Il decreto aveva liquidato un importo per la custodia di un collo contenente CD e DVD, per un periodo determinato, dopo aver dichiarato prescritto il compenso per il periodo anteriore. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo che, escluse le tariffe prefettizie e non risultando usi locali, il compenso dovesse essere determinato equitativamente. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., perché il Tribunale avrebbe omesso di rispondere alle censure sull’individuazione del criterio legale di liquidazione; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.m. n. 265/2006 e dell’art. 2233, comma 2, c.c., sostenendo che, una volta esclusi gli usi locali, il giudice avrebbe dovuto applicare il criterio residuale previsto dalla legge, tenendo conto dell’importanza dell’opera e del parere dell’associazione professionale, e comunque non ricorrere all’equità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando l’ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Nola, in diversa composizione, affinché riesamini la liquidazione del compenso uniformandosi ai principi di diritto richiamati. La Corte ha ritenuto erronea la soluzione del Tribunale che aveva fatto ricorso all’equità: per la liquidazione dell’indennità del custode dei beni sequestrati, dopo il d.m. n. 265/2006, il sistema prevede, per i veicoli a motore e i natanti, tariffe specifiche; per le altre categorie di beni, in via residuale, il riferimento agli usi locali; se il compendio non rientra in categorie tipizzate, il giudice può applicare in via analogica la disciplina dei casi simili, in base alla similitudine fisica dei beni. In ogni caso non è consentito sostituire tali criteri con una liquidazione equitativa. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma che disciplina l’opposizione avverso il decreto di pagamento o liquidazione dei compensi nel procedimento di custodia/ausiliari; è il rimedio utilizzato dalla parte per contestare la liquidazione del compenso.

  • art. 59 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma di base che legittima l’adozione di tariffe/regolamento per la determinazione dell’indennità del custode dei beni sequestrati.

  • art. 58, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Per le categorie di beni non coperte da tariffe specifiche, la determinazione dell’indennità deve avvenire con riferimento agli usi locali.

  • d.m. 2 settembre 2006, n. 265

    Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell’indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro; dopo la sua entrata in vigore, le tariffe prefettizie non sono più applicabili come criterio autonomo.

  • art. 1 d.m. 2 settembre 2006, n. 265

    Prevede le tariffe espressamente approvate per i veicoli a motore e i natanti.

  • art. 2 d.m. 2 settembre 2006, n. 265

    Completa la disciplina tariffaria specifica per determinate categorie di beni.

  • art. 5 d.m. 2 settembre 2006, n. 265

    Richiama, per le altre categorie di beni, il criterio degli usi locali previsto dall’art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    È stato invocato dalla ricorrente come possibile criterio di liquidazione, ma la Corte non lo ritiene il parametro applicabile per l’indennità del custode nel caso di specie.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura sosteneva che il Tribunale avesse omesso di pronunciarsi sul corretto criterio di liquidazione.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Invocati a sostegno della doglianza di omessa risposta ai motivi di opposizione e della lesione del diritto di difesa e del giusto processo.

Massime di principio

  • In tema di liquidazione dell’indennità spettante al custode di beni sequestrati nel procedimento penale, dopo il d.m. n. 265/2006 la determinazione va effettuata secondo il sistema normativo ivi previsto: tariffe specifiche per veicoli e natanti, usi locali per le altre categorie di beni, e applicazione analogica della disciplina dei casi simili quando il bene sequestrato non rientri nelle categorie tipizzate.
  • Il giudice non può sostituire ai criteri legali di liquidazione un generico criterio equitativo, quando l’ordinamento predispone parametri specifici o residuali per determinare il compenso.
  • Il riscontro degli usi locali ai fini della liquidazione dell’indennità del custode non richiede necessariamente la prova dell’opinio iuris ac necessitatis, potendo il rinvio normativo recepire le prassi tariffarie della pratica commerciale.
  • Se il bene custodito non è espressamente contemplato dalle tabelle ministeriali, il giudice deve cercare una disciplina per analogia sulla base della similitudine fisica con beni già regolati, non procedere a liquidazione equitativa pura.
  • Quando la decisione impugnata omette di applicare il corretto criterio normativo di liquidazione del compenso, è configurabile un errore di diritto censurabile in cassazione e la decisione va cassata con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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