Cassazione Penale, Sentenza n. 41780/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rocca impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano che lo aveva confermato condannato per esercizio abusivo dell'attività finanziaria (concessione di garanzie collettive di fidi) in qualità di consigliere delegato di Interconfidi Europa S.C.P.A. I motivi di ricorso: (1) utilizzabilità delle conversazioni telefoniche intercettate, deducendo che alcune sarebbero state già utilizzate in altro procedimento e quindi inutilizzabili; (2) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto); (3) errato bilanciamento tra circostanze attenuanti e aumento di pena per continuazione (artt. 62, 69, 133 c.p.); (4) vizio di motivazione in ordine alla condanna generica al risarcimento del danno, senza prova specifica del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per plurime ragioni: il primo motivo (intercettazioni) è stato ritenuto generico e privo del requisito di autosufficienza, oltre che privo della prova di resistenza; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità estrinseca, non confrontandosi con la motivazione della Corte territoriale; il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il giudizio di bilanciamento delle circostanze non si confonde con gli aumenti per continuazione; il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato in quanto la condanna generica al risarcimento è legittima quando sussista la potenziale capacità lesiva e un nesso causale anche presuntivo. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e al rimborso alla parte civile delle spese di rappresentanza e difesa pari a euro 3.510,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, art. 132 e art. 140-bis
Norme del testo unico bancario richiamate per configurare il reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria mediante concessione di garanzie fideiussorie senza prescritti requisiti e iscrizioni; tali articoli qualificano penalmente la condotta contestata.
art. 266 cod. proc. pen.
Richiamato a proposito dei limiti di utilizzazione delle intercettazioni: la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato con precisione quale conversazione fosse censurata né allegato gli atti necessari, violando i limiti di autosufficienza e specificità richiesti per censurare l'utilizzabilità delle intercettazioni.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla particolare tenuità del fatto: la Corte d'appello ha escluso l'applicabilità per la pluralità e durata delle condotte e per il contesto di illecità articolata; la Cassazione ha ritenuto inammissibile il gravame che non ha affrontato compiutamente la motivazione territoriale.
artt. 62, 69 e 133 cod. pen.
Norme relative alle circostanze attenuanti (art. 62), al cumulo materiale/giuridico e alle modalità di determinazione della pena (art. 69 e art. 133): la Corte ha precisato che il bilanciamento delle attenuanti non si confonde con gli aumenti di pena dovuti al riconoscimento della continuazione.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. e art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11
Rilevata l'applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione introdotto dalla normativa: il ricorrente deve indicare e far allegare puntualmente gli atti che ritiene travisati; la mancata allegazione rende il motivo inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione: condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; applicata per imporre il pagamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- In cassazione i motivi che censurano utilizzazioni di intercettazioni devono essere specifici e autosufficienti: bisogna indicare esattamente le conversazioni censurate e allegare gli atti dai quali emerge l'inutilizzabilità, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. richiede un concreto confronto con la motivazione del giudice di merito; l'assenza di un'effettiva confutazione della logica motivazionale del giudice territoriale rende il motivo inammissibile o inefficace.
- Il bilanciamento delle circostanze attenuanti è distinto dalle valutazioni che portano all'aumento di pena per il riconoscimento della continuazione: i due profili vanno considerati separatamente e contestati in modo mirato.
- La condanna generica al risarcimento del danno in sede penale è compatibile quando risulta o può essere desunta la potenziale capacità lesiva del fatto e il nesso causale, anche in via presuntiva; la liquidazione concreta resta rimessa al giudice civile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche immediate: spese processuali e sanzione pecuniaria a carico del ricorrente, oltre al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile.
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