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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40397/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per sequestro di persona pluriaggravato e in concorso (fatto del 1 maggio 2010). Il ricorso in Cassazione articolava due motivi principali: (1) violazione dell'art. 530 c.p.p. e vizio di motivazione per illegittima utilizzazione/lettura di dichiarazioni predibattimentali (art. 512 c.p.p.), presunta inidoneità delle dichiarazioni della parte offesa sottrattasi all'esame (art. 526 c.p.p.), contrasti fra testimonianze, inattendibilità dell'individuazione fotografica e insufficienza del quadro probatorio; (2) violazione dell'art. 133 c.p. e vizio di motivazione sul punto della dosimetria della pena, contestando il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto le censure generiche e prive di fondamento: ha richiamato il principio per cui la lettura in dibattimento di dichiarazioni predibattimentali è ammessa quando la ripetizione sia impossibile e l'utilizzo sia adeguatamente motivato; ha ritenuto ammissibile l'utilizzazione delle dichiarazioni della parte offesa acquisite con il consenso delle parti (anche tramite difensore) e ha escluso sindacato in sede di legittimità sulle valutazioni di merito circa contrasti testimoniali e attendibilità dell'individuazione fotografica, essendo tali valutazioni riservate al giudice di merito se logicamente motivate. Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo generico e non consentito: la lamentata omessa risposta a specifiche deduzioni non era adeguatamente prospettata nel ricorso, e la scelta del giudice d'appello di non concedere le attenuanti generiche rientra nella discrezionalità di merito purché supportata da motivazione, che nel caso è stata ritenuta congrua. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione di dichiarazioni predibattimentali; la loro lettura è ammessa quando la ripetizione in dibattimento sia impossibile e ciò sia adeguatamente motivato.

  • art. 525, comma 2 cod. proc. pen.

    art. 525, comma 2, cod. proc. pen.

    La norma tutela il principio di oralità e prevede che alla deliberazione partecipino gli stessi giudici che hanno seguito il dibattimento; tuttavia non implica la necessità del consenso della parte per la lettura di atti la cui ripetizione sia impossibile.

  • art. 526, comma 1-bis cod. proc. pen.

    art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Regola l'inutilizzabilità di dichiarazioni di parti che si sottraggono all'esame, ma va letta alla luce dell'art. 111 Cost. e della possibilità di utilizzare atti acquisiti al fascicolo col consenso delle parti (anche tramite il difensore).

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Consente l'utilizzazione di mezzi atipici di prova (come l'individuazione fotografica) se il giudice ne ritiene l'attendibilità sulla base della deposizione di chi ha esaminato la foto.

  • art. 111, comma 5 Cost.

    Principio costituzionale sul contraddittorio che ammette deroghe quando vi sia consenso della parte titolare del diritto, giustificando l'utilizzo di atti acquisiti con consenso.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo generico e infondato.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena: il giudizio comparativo tra circostanze aggravanti e attenuanti è discrezionale e sindacabile in Cassazione solo se la motivazione sia illogica o insufficiente.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso deve essere autosufficiente e non rimandare genericamente ad atti precedenti.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176) e artt. 1 e 7 d.l. n.105/2021

    art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020; artt. 1 e 7 D.L. n.105/2021

    Richiamate in relazione alla trasmissione via Cancelleria della requisitoria del Procuratore Generale; norme procedurali relative a modalità di deposito e comunicazione in tempi di emergenza.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni predibattimentali possono essere lette in dibattimento quando la ripetizione sia impossibile e ciò sia adeguatamente motivato: il consenso della parte non è sempre necessario.
  • L'acquisizione di atti contenenti dichiarazioni della parte offesa è utilizzabile anche se la parte si sottrae all'esame, quando vi sia consenso all'acquisizione (anche espresso dal difensore) e il giudice ne valuti l'affidabilità.
  • L'individuazione fotografica è una prova atipica ammessa se il giudice ritiene affidabile la testimonianza che ne attesta la certezza; la valutazione della sua attendibilità è di merito.
  • I contrasti fra testimonianze e la scelta tra versioni divergenti sono valutazioni tipicamente riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione salvo vizi di motivazione o illogicità.
  • I motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici e autosufficienti; lamentele generiche o riferimenti vaghi a omessa risposta non sono ammissibili.
  • La determinazione della pena e il confronto tra aggravanti e attenuanti sono esercizi discrezionali del giudice e vengono confermati se sorretti da motivazione congrua e logica.

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