Cassazione Penale, Sentenza n. 40397/2022 del 26/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per sequestro di persona pluriaggravato e in concorso (fatto del 1 maggio 2010). Il ricorso in Cassazione articolava due motivi principali: (1) violazione dell'art. 530 c.p.p. e vizio di motivazione per illegittima utilizzazione/lettura di dichiarazioni predibattimentali (art. 512 c.p.p.), presunta inidoneità delle dichiarazioni della parte offesa sottrattasi all'esame (art. 526 c.p.p.), contrasti fra testimonianze, inattendibilità dell'individuazione fotografica e insufficienza del quadro probatorio; (2) violazione dell'art. 133 c.p. e vizio di motivazione sul punto della dosimetria della pena, contestando il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto le censure generiche e prive di fondamento: ha richiamato il principio per cui la lettura in dibattimento di dichiarazioni predibattimentali è ammessa quando la ripetizione sia impossibile e l'utilizzo sia adeguatamente motivato; ha ritenuto ammissibile l'utilizzazione delle dichiarazioni della parte offesa acquisite con il consenso delle parti (anche tramite difensore) e ha escluso sindacato in sede di legittimità sulle valutazioni di merito circa contrasti testimoniali e attendibilità dell'individuazione fotografica, essendo tali valutazioni riservate al giudice di merito se logicamente motivate. Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo generico e non consentito: la lamentata omessa risposta a specifiche deduzioni non era adeguatamente prospettata nel ricorso, e la scelta del giudice d'appello di non concedere le attenuanti generiche rientra nella discrezionalità di merito purché supportata da motivazione, che nel caso è stata ritenuta congrua. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 512 cod. proc. pen.
Consente l'acquisizione di dichiarazioni predibattimentali; la loro lettura è ammessa quando la ripetizione in dibattimento sia impossibile e ciò sia adeguatamente motivato.
art. 525, comma 2 cod. proc. pen.
art. 525, comma 2, cod. proc. pen.
La norma tutela il principio di oralità e prevede che alla deliberazione partecipino gli stessi giudici che hanno seguito il dibattimento; tuttavia non implica la necessità del consenso della parte per la lettura di atti la cui ripetizione sia impossibile.
art. 526, comma 1-bis cod. proc. pen.
art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Regola l'inutilizzabilità di dichiarazioni di parti che si sottraggono all'esame, ma va letta alla luce dell'art. 111 Cost. e della possibilità di utilizzare atti acquisiti al fascicolo col consenso delle parti (anche tramite il difensore).
art. 189 cod. proc. pen.
Consente l'utilizzazione di mezzi atipici di prova (come l'individuazione fotografica) se il giudice ne ritiene l'attendibilità sulla base della deposizione di chi ha esaminato la foto.
art. 111, comma 5 Cost.
Principio costituzionale sul contraddittorio che ammette deroghe quando vi sia consenso della parte titolare del diritto, giustificando l'utilizzo di atti acquisiti con consenso.
art. 530 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo generico e infondato.
art. 133 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena: il giudizio comparativo tra circostanze aggravanti e attenuanti è discrezionale e sindacabile in Cassazione solo se la motivazione sia illogica o insufficiente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso deve essere autosufficiente e non rimandare genericamente ad atti precedenti.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176) e artt. 1 e 7 d.l. n.105/2021
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020; artt. 1 e 7 D.L. n.105/2021
Richiamate in relazione alla trasmissione via Cancelleria della requisitoria del Procuratore Generale; norme procedurali relative a modalità di deposito e comunicazione in tempi di emergenza.
Massime di principio
- Le dichiarazioni predibattimentali possono essere lette in dibattimento quando la ripetizione sia impossibile e ciò sia adeguatamente motivato: il consenso della parte non è sempre necessario.
- L'acquisizione di atti contenenti dichiarazioni della parte offesa è utilizzabile anche se la parte si sottrae all'esame, quando vi sia consenso all'acquisizione (anche espresso dal difensore) e il giudice ne valuti l'affidabilità.
- L'individuazione fotografica è una prova atipica ammessa se il giudice ritiene affidabile la testimonianza che ne attesta la certezza; la valutazione della sua attendibilità è di merito.
- I contrasti fra testimonianze e la scelta tra versioni divergenti sono valutazioni tipicamente riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione salvo vizi di motivazione o illogicità.
- I motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici e autosufficienti; lamentele generiche o riferimenti vaghi a omessa risposta non sono ammissibili.
- La determinazione della pena e il confronto tra aggravanti e attenuanti sono esercizi discrezionali del giudice e vengono confermati se sorretti da motivazione congrua e logica.
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