Cassazione Penale, Sentenza n. 3349/2022 del 31/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello per sette motivi principali: 1) vizio di motivazione e manifesta illogicità nella ritenuta sussistenza dell'aggravante della premeditazione per il tentato omicidio di Manuel Bortuzzo; 2) errata applicazione della distinzione tra premeditazione e mera preordinazione (art. 577 c.p.); 3) illegittimità nella determinazione della cornice edittale e del calcolo della riduzione per il rito abbreviato (art. 56 c.p. e art. 442 c.p.p.); 4) contraddittorietà nel mantenere la stessa pena base dopo aver assolto gli imputati dal tentato omicidio di Martina Rossi; 5) violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.); 6) errori nella valutazione dei criteri di dosimetria della pena (artt. 132, 133 c.p.) e omissione di motivazione sul riconoscimento delle attenuanti; 7) mancata valorizzazione della spontanea costituzione e degli elementi favorevoli ai fini delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto infondati alcuni profili ma fondati i primi due motivi relativi alla premeditazione. In particolare la Suprema Corte ha rilevato che l'esiguo intervallo di tempo tra la rissa e gli spari (circa 40-45 minuti, con fasi di azione rapide e immediate) e la sequenza esecutiva sono più compatibili con una preordinazione immediata che con la premeditazione propriamente detta, la quale richiede un apprezzabile lasso temporale e la persistenza della risoluzione criminosa. Per tali ragioni la questione della configurabilità dell'aggravante della premeditazione è stata ritenuta non sufficientemente acquisita e devoluta al giudice del rinvio insieme agli effetti sul trattamento sanzionatorio (compresa la nuova determinazione della pena e la verifica delle attenuanti/diminuenti). Altri profili (es. contestazioni sul divieto di reformatio in peius e sull'obbligo di ricalcolo della diminuzione per il giudizio abbreviato) sono stati chiariti: la riduzione per il rito abbreviato va operata dopo la determinazione della pena risultante dall'applicazione di tutte le valutazioni di legge (continuazione, aggravanti/attenuanti), e l'assoluzione per uno dei reati connessi non impone automaticamente la riduzione della pena per il reato ritenuto più grave se la motivazione dosimetrica è stata adeguatamente svolta. La sentenza è quindi cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame sui punti indicati.
Norme richiamate
art. 577 c.p. (circostanza aggravante della premeditazione)
La Corte interpreta la premeditazione come circostanza che richiede sia un apprezzabile intervallo temporale tra proposito e attuazione (elemento cronologico) sia la persistenza del proposito (elemento ideologico); se il lasso temporale è esiguo, occorrono altri indici di deliberazione stabile per configurarla
art. 56 c.p. (pena per il tentato)
La Corte ribadisce che, ai fini della determinazione della pena, la riduzione prevista per il tentativo va applicata sulla pena risultante dall'analisi complessiva e non sulla cornice astratta prima di ogni valutazione
art. 442, comma 2 c.p.p. (rito abbreviato e riduzione)
La riduzione per il giudizio abbreviato (o la rimodulazione della pena dell'ergastolo in 30 anni per reati commessi prima del 20/4/2019) deve essere computata dopo che il giudice ha determinato la pena risultante dall'applicazione di tutte le valutazioni (continuazione, aggravanti/attenuanti)
art. 133 c.p. (criteri per la determinazione della pena)
La Corte richiede che il giudice di merito dia specifica e motivata indicazione degli elementi rilevanti (gravità del fatto, personalità, etc.) quando si discosta significativamente dal minimo edittale; la rinnovata valutazione della pena è devoluta al giudice del rinvio
art. 597, comma 4 c.p.p. (divieto di reformatio in peius)
Il divieto vale sugli elementi autonomi della determinazione della pena; però l'assoluzione di uno dei reati originariamente ritenuti in continuazione non impone automaticamente una diminuzione della pena del reato ritenuto più grave se il giudice di appello ha rispettato il divieto e motivato correttamente la dosimetria
art. 62-bis c.p. (attenuanti generiche)
La Corte ricorda che il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede una motivazione specifica; omissioni su elementi favorevoli (es. spontanea costituzione) impongono la rinnovazione del giudizio sanzionatorio ove collegata all'esclusione della premeditazione
Massime di principio
- Per configurare la premeditazione occorre non solo la mera programmazione immediata ma un apprezzabile intervallo temporale che consenta una ponderata riflessione; se il tempo è molto breve, servono indici aggiuntivi di deliberazione stabile (studio delle occasioni, accurata organizzazione dei mezzi, modalità esecutive pianificate)
- La distinzione tra premeditazione e preordinazione è cruciale: la preordinazione rileva quando il proposito è recente e l'azione è esecutiva in tempi stretti; la premeditazione richiede persistenza e continuità della volontà criminosa
- In sede di giudizio abbreviato la riduzione premiale va calcolata dopo che il giudice ha determinato la pena risultante dall'applicazione di tutte le circostanze rilevanti (pena base, aggravanti/attenuanti, continuazione)
- L'assoluzione per uno dei reati in continuazione non determina automaticamente una modifica della pena per gli altri reati a condizione che la Corte di merito abbia motivato adeguatamente la dosimetria; tuttavia la riforma può essere necessaria se l'esclusione di circostanze incide sulla cornice applicata
- Il giudice deve sempre motivare in modo puntuale la scelta in materia di riconoscimento o esclusione delle attenuanti generiche e la valutazione della personalità criminale; mancanze di motivazione su elementi favorevoli possono dar luogo a rimessione della materia per nuova valutazione
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