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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23089/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata dunque modificata la decisione di applicazione della pena resa dal tribunale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata era stata pronunciata dal tribunale ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., con applicazione di pena per reati ricondotti al tentato furto aggravato e alla resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente ha censurato: 1) la qualificazione giuridica dei fatti con riferimento al tentato furto; 2) la sussistenza della circostanza aggravante contestata; 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che tali doglianze erano inammissibili perché non consentite nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e, comunque, del tutto generiche.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato quale base procedurale della sentenza di applicazione della pena concordata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Indicato come norma che limita i motivi proponibili avverso la sentenza di patteggiamento; le censure sulla qualificazione giuridica, sull'aggravante e sulle attenuanti generiche sono state ritenute non consentite.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato nella contestazione per il tentativo di furto.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato nella contestazione per il furto.

  • art. 625 c.p.

    Richiamato nella contestazione per le aggravanti del furto.

  • art. 337 c.p.

    Richiamato nella contestazione per resistenza a pubblico ufficiale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenza di applicazione della pena, le censure sono soggette ai limiti specifici previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sicché non sono deducibili motivi eccedenti il perimetro normativamente consentito.
  • Quando il ricorso contro una sentenza di patteggiamento si limita a contestare la qualificazione giuridica del fatto, la configurabilità di un'aggravante o il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, esso è inammissibile se tali doglianze non rientrano tra quelle consentite dalla legge.
  • La deduzione di motivi generici o non specificamente argomentati integra ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso in cassazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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