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Sentenza

Sentenza n. 621/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 342/2024, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, in data 22 maggio 2024.

Giustizia amministrativa202502676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva imposto l'attribuzione della Carta docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 342/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, passata in giudicato e notificata al Ministero il 24 settembre 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della docente la Carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per € 500,00 annui e complessivi € 2.500,00. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva integralmente adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha verificato che la sentenza civile costituiva titolo giudiziale passato in giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c., che era stata notificata in copia conforme al Ministero e che, alla data del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza di prova dell'integrale esecuzione, ha ordinato al Ministero di erogare entro 60 giorni dalla notifica della sentenza € 500,00 per ciascuno dei cinque anni scolastici indicati, per complessivi € 2.500,00. Ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese, operativo su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e tenuto a provvedere nei successivi 120 giorni, senza compenso. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendo che, in ragione dell'esiguità del debito, essa sarebbe stata eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    La sentenza civile è considerata passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La notifica del titolo esecutivo all'amministrazione deve precedere di almeno 120 giorni l'esecuzione giudiziale nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell'esecuzione, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza munita dell'attestazione di conformità.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere negata quando, avuto riguardo all'entità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo dell'attribuzione della Carta elettronica del docente, nella misura di € 500,00 annui.

Massime di principio

  • L'ottemperanza a una sentenza civile nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone che il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato in copia conforme all'amministrazione debitrice e che sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando l'amministrazione non dimostra l'integrale esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinarle di adempiere entro un termine perentorio e può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in rapporto all'entità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
  • Il commissario ad acta individuato tra dipendenti pubblici già preposti alla gestione della spesa pubblica può svolgere l'incarico nell'ambito dei propri compiti istituzionali, senza diritto a compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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