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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10071/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia originava dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di accertamento sintetico del reddito relativo all'anno d'imposta 2007. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello del contribuente ritenendo non idonea la prova contraria offerta per superare la presunzione dell'accertamento sintetico, perché fondata su elementi ritenuti deboli, come asseriti versamenti in contanti da parte dei genitori e dichiarazioni di terzi non attendibili o non rilevanti. In cassazione il contribuente aveva proposto ricorso, ma nel corso del giudizio aveva depositato memoria e documentazione per rappresentare di avere aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con versamento della prima rata e deduzione del perfezionamento della definizione. L'Agenzia delle entrate, pur costituita con controricorso, non aveva contestato tali allegazioni nel giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata della lite fiscale ai sensi dell'art. 6, commi 8, 9 e 10, del d.l. n. 119 del 2018, del versamento della prima rata e del mancato deposito, entro il 31 dicembre 2020, di un'istanza di trattazione idonea a proseguire il giudizio. Non essendo intervenuto alcun diniego della definizione, né essendo state contestate dall'Ufficio le allegazioni del contribuente, la Corte ha ritenuto che il processo si fosse estinto per effetto del decorso del termine previsto dal comma 13 dell'art. 6. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio e disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate. Ha inoltre escluso la debenza del c.d. doppio contributo unificato, richiamando il principio applicato alle ipotesi di sopravvenuta improcedibilità/inammissibilità per adesione a definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 375 c.p.c.

    norma processuale che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che disciplina la decisione in camera di consiglio nel procedimento di cassazione

  • d.l. 31 agosto 2016, n. 168

    richiamato come fonte modificativa delle norme sul rito camerale di cassazione

  • legge 25 ottobre 2016, n. 197

    legge di conversione del d.l. n. 168 del 2016 richiamata per il rito camerale

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    la presentazione della domanda con versamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata; in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 il processo si estingue; le spese restano a carico di chi le ha anticipate

  • legge 17 dicembre 2018, n. 136

    legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018

  • d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    fonte della definizione agevolata della controversia tributaria

  • d.l. n. 193 del 2016

    richiamato solo in via analogica per escludere il doppio contributo unificato nelle ipotesi di definizione agevolata

  • l. n. 225 del 2016

    legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016 richiamata nel precedente giurisprudenziale citato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    implicitamente richiamato dal riferimento al cd. doppio contributo unificato, di cui la Corte esclude l'applicazione

Massime di principio

  • La presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria, con il versamento della prima rata dovuta, può determinare il perfezionamento della definizione secondo la disciplina speciale applicabile.
  • Se, nei termini fissati dalla legge speciale, nessuna parte deposita un'istanza di trattazione idonea a riattivare il giudizio e non interviene un diniego della definizione, il processo si estingue per effetto della legge.
  • In presenza di estinzione del giudizio per adesione a definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • Quando l'arresto del giudizio di cassazione dipende da una definizione agevolata sopravvenuta, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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