Ordinanza n. 2688/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento n. prot. 90798 del 30.10.2025 con cui l'Autorità ha respinto l'istanza di Ryanair di avere accesso al template allegato alla richiesta di assistenza rivolta ex art. 22(1) del Reg. (CE) n. 1/2003 dall'AGCM all'autorità della concorrenza irlandese (la Competition and Consumer Protection Commission, CCPC) ai fini di un accertamento ispettivo presso la sede di Ryanair a Dublino, poi svoltosi in data 8.3.2024 (il "Template "); nonché per l'accertamento del diritto delle Ricorrenti ad accedere al documento in questione, con condanna dell'AGCM all'ostensione dello stesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso al template allegato alla richiesta di assistenza istruttoria formulata dall'AGCM alla Competition and Consumer Protection Commission irlandese ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1/2003
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui l'AGCM ha respinto la loro istanza di accesso al template allegato alla richiesta di assistenza rivolta dall'Autorità irlandese ai fini di un accertamento ispettivo presso la sede delle imprese a Dublino. È stata proposta sia domanda di annullamento del diniego sia domanda di accertamento del diritto di accesso e di condanna all'ostensione ai sensi dell'art. 116 c.p.a. La questione decisiva concerne l'interpretazione dell'art. 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1/2003: occorre stabilire se l'esclusione dall'accesso relativa alla corrispondenza tra autorità degli Stati membri si applichi anche agli atti relativi a una richiesta di assistenza formulata ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, da un'autorità nazionale a un'altra autorità nazionale, oppure se l'accesso resti disciplinato dal diritto nazionale; inoltre, se tale richiesta rientri nella nozione di atti interni o di scambio di corrispondenza tra autorità nazionali della concorrenza.
La decisione
Il TAR ha disposto la sospensione impropria del processo, senza decidere la domanda di accesso, poiché la soluzione della controversia dipende dai chiarimenti interpretativi richiesti alla Corte di giustizia dell'Unione europea dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 8606/2025. Il rinvio pregiudiziale riguarda precisamente l'applicabilità dell'art. 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1/2003 agli atti relativi a richieste di assistenza tra autorità nazionali della concorrenza e la qualificazione di tali atti come atti interni o corrispondenza tra autorità. La sospensione è stata ritenuta compatibile con il processo amministrativo in ragione dell'economia processuale e della ragionevole durata del processo. Dopo la pubblicazione della decisione della Corte di giustizia, le parti dovranno presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.
Norme richiamate
art. 22, paragrafo 1, Regolamento (CE) n. 1/2003
Disciplina la richiesta di assistenza formulata da un'autorità nazionale della concorrenza a un'altra autorità nazionale ai fini dello svolgimento di attività istruttorie, nel caso concreto un accertamento ispettivo.
art. 27, paragrafo 2, Regolamento (CE) n. 1/2003
La sua applicabilità alla documentazione relativa a una richiesta di assistenza tra autorità nazionali costituisce la questione interpretativa decisiva, rimessa alla Corte di giustizia.
art. 116 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda di accertamento del diritto di accesso e di condanna all'ostensione.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Impone alle parti di presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione della decisione della Corte di giustizia.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia amministrativa dipende dall'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione già oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in altro giudizio, il giudice amministrativo può disporre la sospensione impropria del processo in attesa della pronuncia europea, se i chiarimenti sono essenziali ai fini della decisione.
- La sospensione impropria del processo amministrativo è ammissibile in funzione dell'economia dei mezzi processuali e della ragionevole durata del processo, quando consente di evitare una decisione potenzialmente incompatibile con la successiva interpretazione della Corte di giustizia.
- A seguito della pubblicazione della decisione della Corte di giustizia resa sul rinvio pregiudiziale rilevante, le parti devono presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.
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