Cassazione Penale, Sentenza n. 381/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che ha respinto l'opposizione alla applicazione della pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego, contestata perché illegittima alla luce del fatto che, una volta computate le diminuzioni per le attenuanti (art. 323-bis e generiche) e per la scelta del rito, e al netto degli aumenti per continuazione, la pena riferibile al reato più grave sarebbe risultata inferiore al limite di legge di due anni di reclusione previsto per l'applicabilità dell'accessorio; il difensore ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione può correggere il giudicato solo per errori meramente percettivi e non per valutazioni di merito o di interpretazione applicativa delle norme. Nel caso concreto vi è una controversia interpretativa consolidata in giurisprudenza circa il criterio da assumere per determinare il limite di pena ai fini dell'applicazione della pena accessoria (se fare riferimento alla pena in concreto del reato più grave al netto degli aumenti per continuazione, o se, in taluni casi di continuazione fra reati omogenei, considerare anche l'aumento per continuazione). Poiché il giudice della cognizione poteva aderire a un diverso indirizzo interpretativo (valutazione e non semplice percezione di un fatto omesso), l'eventuale errore sarebbe valutativo e quindi non sindacabile in sede esecutiva. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 323-bis cod. pen.
Riconosciuta e applicata come attenuante speciale nella determinazione della pena, con riferimento alla riduzione della pena base per il reato di corruzione.
art. 37 cod. pen.
Richiamato per il criterio di determinazione della durata delle pene accessorie, ossia la commisurazione della pena accessoria alla pena principale inflitta per il reato più grave.
legge n. 69 del 2015
Richiamata per segnalare la modifica del limite di pena rilevante per l'applicazione delle pene accessorie (riduzione del limite da tre a due anni).
Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014 (Cass. Sezioni Unite), Rv. 262327
Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, Rv. 262327
Affermato che l'applicazione di una pena accessoria extra o contra legem può essere rilevata in esecuzione solo se determinata per legge o determinabile senza discrezionalità e se l'errore è percettivo e non valutativo; principio impiegato per escludere la sindacabilità dell'errore valutativo del giudice della cognizione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può correggere il giudicato solo per errori meramente percettivi (es. omissione oggettiva di un calcolo) e non per valutazioni giuridiche o interpretative compiute dal giudice della cognizione.
- Per l'applicazione delle pene accessorie, in caso di continuazione tra più reati va normalmente preso a riferimento l'ammontare della pena "in concreto" attribuita al reato più grave, tenendo conto delle diminuenti (attenuanti e riduzioni di rito), escludendo di regola gli aumenti per continuazione; tuttavia vi è giurisprudenza che, in ipotesi di continuazione tra reati omogenei, richiede di considerare anche l'aumento per continuazione.
- Quando si impugna l'applicazione di una pena accessoria occorre dimostrare che l'errore è di natura percettiva (es. palese errore di calcolo o omissione materiale) per renderlo sindacabile in sede esecutiva; le divergenze interpretative consolidate non configurano errore percettivo.
- Nelle impugnazioni occorre calcolare con precisione la pena attribuita al reato più grave: considerare le attenuanti, le riduzioni per il rito e gli aumenti di continuazione, e argomentare in base alla giurisprudenza prevalente o, se possibile, segnalare conflitto di giurisprudenza per sollevare questioni di diritto.
- La modifica legislativa (legge n.69/2015) ha abbassato la soglia per l'applicazione di talune pene accessorie a due anni; verificare sempre quale versione normativa era vigente al tempo dei fatti e della sentenza.
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