Cassazione Civile, Ordinanza n. 20174/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione ad uso diverso dall'abitazione relativo a un immobile sito in Rimini. La società locatrice intimava sfratto per morosità al conduttore e a una società detentrice; il conduttore resisteva sostenendo che il contratto di locazione fosse simulato e dissimulasse un comodato. Il Tribunale dichiarava risolto il contratto per inadempimento, condannando il conduttore al rilascio e al pagamento dei canoni maturati. In appello la locatrice chiedeva anche l'aggiornamento ISTAT dei canoni, mentre il conduttore riproponeva la censura di simulazione. La Corte d'appello accoglieva l'appello principale della locatrice e rigettava quello incidentale del conduttore. In cassazione il conduttore proponeva un solo motivo, denunciando violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. per omessa rilevazione dell'abuso del diritto nella pretesa creditoria della locatrice: sosteneva che l'azione fosse ritorsiva, fondata su una lunga inerzia nella richiesta dei canoni, emersa solo dopo il recesso del conduttore dalla compagine sociale della locatrice. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché nuovo in sede di legittimità, non risultando dedotto nei gradi di merito; inoltre lo ha giudicato generico, poiché non specificava gli elementi oggettivi idonei a far ritenere un affidamento del conduttore nella remissione del credito; infine lo ha ritenuto inconferente rispetto al thema decidendum e alla ratio della sentenza impugnata, che verteva solo sulla simulazione del contratto e sull'aggiornamento ISTAT, con giudicato interno già formatosi sulla risoluzione e sulla debenza dei canoni.
Norme richiamate
artt. 1175 e 1375 c.c.
La doglianza di abuso del diritto era proposta come violazione dei doveri di correttezza e buona fede; tuttavia la Corte non ne ha esaminato il merito, ritenendo la questione nuova, generica e comunque inconferente rispetto alla decisione impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura era formulata come violazione di legge, ma è stata dichiarata inammissibile per introduzione di una questione non trattata nei precedenti gradi e per difetto di specificità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per il parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto, ove previsto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o eccezioni non dedotte nei precedenti gradi di merito, salvo che risulti specificamente documentato che esse siano state effettivamente prospettate nel giudizio precedente.
- La censura di abuso del diritto, per essere scrutinabile, deve indicare in modo puntuale gli elementi concreti e oggettivi dai quali desumere un affidamento incolpevole del debitore nella rinuncia del creditore al proprio diritto.
- Una doglianza è inammissibile quando non è coerente con il thema decidendum della sentenza impugnata e con la ratio decidendi, specie se i capi della decisione ai quali potrebbe incidere siano già coperti da giudicato interno.
- Il mero richiamo a un preteso comportamento ritorsivo o a una lunga inerzia del creditore non basta, di per sé, a integrare abuso del diritto senza la specificazione di fatti concludenti idonei a qualificare tale inerzia come rinuncia tacita o comportamento contra correcttudinem.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20033/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20036/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20040/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20046/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20047/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20049/2024 del 22/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →