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Sentenza

Sentenza n. 5504/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 2048/2025 pubblicata il 12/03/2025, emessa a definizione del giudizio R.G. n. 8078/2024

Giustizia amministrativa202508302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato n. 2048/2025, oggetto di ricorso per revocazione per asserito errore di fatto sulla prescrizione dell’azione risarcitoria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto revocazione della sentenza con cui il Consiglio di Stato aveva respinto l’appello contro la sentenza del TAR Lazio, relativa a una domanda risarcitoria nei confronti di Roma Capitale connessa a una vicenda di appalto e a modifiche dello stato dei luoghi e delle infrastrutture. Nel giudizio di revocazione è stato dedotto un errore di fatto ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che il Consiglio di Stato avesse individuato erroneamente nella nota di Roma Capitale del 15 febbraio 2017 il dies a quo della prescrizione quinquennale e della decadenza ex art. 30, comma 3, c.p.a., senza considerare la nota trasmessa dalla ricorrente via PEC il 17 giugno 2020, prodotta nel giudizio di primo grado, che avrebbe interrotto la prescrizione. La ricorrente ha inoltre rappresentato che, nelle more, la Corte di cassazione aveva deciso il giudizio relativo al capo concernente la decadenza e che, in conseguenza del consolidamento del giudicato sulla decadenza, non residuava più alcun interesse alla decisione della revocazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso per revocazione per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto dell’espressa dichiarazione della ricorrente. Il Collegio ha distinto l’improcedibilità dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima presuppone un’attività sopravvenuta integralmente satisfattiva dell’interesse sostanziale azionato, mentre l’improcedibilità ricorre quando una situazione di fatto o di diritto nuova renda certa e definitiva l’inutilità della pronuncia, anche senza soddisfare l’interesse sostanziale. Nel caso concreto, la ricorrente ha dichiarato che il giudicato sulla decadenza avrebbe comunque precluso l’esame nel merito della domanda risarcitoria, sicché non avrebbe più tratto utilità dalla decisione sulla revocazione. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    L’azione è improcedibile quando, per una situazione di fatto o di diritto sopravvenuta, viene meno in modo certo e definitivo l’utilità della pronuncia richiesta dal ricorrente.

  • art. 106 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della revocazione delle sentenze del giudice amministrativo.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per l’errore di fatto revocatorio, consistente in un errore di percezione delle risultanze processuali.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo.

    Richiamato nel giudizio di revocazione quale disposizione relativa al termine decadenziale per la domanda risarcitoria da lesione di interessi legittimi.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso quando una situazione di fatto o di diritto nuova, verificatasi dopo la proposizione della domanda, rende certa e definitiva l’inutilità della pronuncia per il ricorrente.
  • La sopravvenuta carenza di interesse non coincide con la cessazione della materia del contendere: quest’ultima richiede la piena e irretrattabile soddisfazione dell’interesse sostanziale mediante un’attività sopravvenuta, mentre l’improcedibilità ricorre anche quando l’interesse non sia stato soddisfatto, ma sia venuta meno ogni utilità concreta della decisione.
  • La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, se fondata su una situazione processuale sopravvenuta che esclude ogni utilità della pronuncia, è idonea a sorreggere la declaratoria di improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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