Sentenza n. 1392/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - del Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2022, adottato dal Ministro della Salute, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26/10/2022, contenente le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali previsti dall'art. 18, co. 1 del Decreto Legge 9/8/2022, n. 115 (c.d. Decreto aiuti bis), convertito con modificazioni dalla Legge 21/9/2022, n. 142; - del Decreto Ministeriale del 6 luglio 2022, nonché dei relativi allegati, adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle finanze e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15/9/2022, con il quale è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Redax S.p.A. il 11/1/2023: PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE, IN VIRTU' DEI PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI: - del decreto del Direttore Generale del dipartimento salute e servizi sociali n. 7967 del 14/12/2022 della Regione Liguria e dei relativi allegati, avente come oggetto “ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano” (doc. 11); - della determinazione direttoriale n. 13106 del 14/12/2022 della Regione Umbria e dei relativi allegati, avente come oggetto “articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” (doc. 12); - del decreto DG Dipartimento Salute n. 52 del 14/12/2022 della Regione Marche e dei relativi allegati, avente come oggetto “Elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti 14-dic-22 decreto al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015” (doc. 13); - della determinazione dirigenziale area Sanità e Welfare n. 2426 del 14/12/2022 della Regione Piemonte e dei relativi allegati, avente come oggetto “approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” (doc. 14); - del decreto della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità n. 29985/GRFVG del 14/12/2022 della Regione Friuli-Venezia Giulia e dei relativi allegati, avente come oggetto “decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015” (doc. 15); - della determinazione del dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali n. 2022-D337-00238 del 14/12/2022 della Provincia Autonoma di Trento e dei relativi allegati, avente come oggetto “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (doc. 16); - del decreto del direttore generale dell'area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13/12/2022 e dei relativi allegati, avente come oggetto “articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” (doc. 17); - della determinazione n. 24300 del 12/12/2022 della Regione Emilia-Romagna e dei relativi allegati, avente come oggetto “l'individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9 bis dell'art. 9 ter del D.L. 19/6/2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 6/8/2015, n. 125” (doc. 18); - del decreto del direttore del dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano n. 24408 del 12/12/2022 e dei relativi allegati, avente come oggetto “fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” (doc. 19); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli sopra indicati, ancorché ad oggi non conosciuto dal ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da REDAX S.P.A. il 8\4\2025 : L’ANNULLAMENTO – PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA - IN VIRTU’ DEI PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI: - della determinazione dirigenziale n. 25860 del 27.11.2024 a firma del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, recante “Ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” e dei relativi allegati, e nella specie dell’Allegato 1 recante l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e le relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, comunicata con pec del 24.1.2025 (Doc.22); - della intimazione di pagamento notificata alla ricorrente con p.e.c. del 24 gennaio 2025 (Doc.23); - la delibera n. 160 del 3.02.2025, a firma del Direttore Generale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia- Romagna, recante “differimento dei termini di pagamento intimati delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” (Doc.24); - di ogni altro atto presupposto e provvedimento, connesso e/o consequenziale a quelli sopra indicati, ancorché ad oggi non conosciuto dal ricorrente, ivi inclusi gli atti istruttori e gli atti di approfondimento e verifiche delle Aziende sanitarie SSR Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da REDAX S.P.A. il 8\4\2025 : L’ANNULLAMENTO – PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA - IN VIRTU’ DEI PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI: - della determinazione dirigenziale n. 25860 del 27.11.2024 a firma del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, recante “Ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” e dei relativi allegati, e nella specie dell’Allegato 1 recante l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e le relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, comunicata con pec del 24.1.2025 (Doc.22); - della intimazione di pagamento notificata alla ricorrente con p.e.c. del 24 gennaio 2025 (Doc.23); - la delibera n. 160 del 3.02.2025, a firma del Direttore Generale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia- Romagna, recante “differimento dei termini di pagamento intimati delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” (Doc.24); - di ogni altro atto presupposto e provvedimento, connesso e/o consequenziale a quelli sopra indicati, ancorché ad oggi non conosciuto dal ricorrente, ivi inclusi gli atti istruttori e gli atti di approfondimento e verifiche delle Aziende sanitarie SSR;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e successivi provvedimenti regionali e provinciali applicativi relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti di aggiornamento, intimazione e differimento dei pagamenti adottati dalla Regione Emilia-Romagna
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, fornitrice di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale, aveva chiesto l'annullamento dei decreti ministeriali con cui erano stati certificati il superamento del tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e adottate le linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, nonché dei successivi atti regionali e provinciali di individuazione delle aziende obbligate e di quantificazione delle rispettive quote di payback. Con ulteriori motivi aggiunti aveva impugnato anche gli atti successivi della Regione Emilia-Romagna, inclusa la determinazione adottata in asserita ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024, l'intimazione di pagamento e il provvedimento di differimento dei termini di pagamento. Il testo non espone i singoli vizi di legittimità dedotti, poiché la decisione è fondata sulla sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della controversia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Prima della trattazione nel merito, la ricorrente ha dichiarato di avere aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie sul payback previsto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118. Tale adesione ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione di annullamento degli atti impugnati, poiché la ricorrente ha conseguito il pagamento delle somme dovute in misura ridotta, bene della vita diverso dall'eliminazione degli atti dal mondo giuridico cui mirava l'azione di annullamento. Il TAR ha precisato che, sebbene la legge qualifichi l'effetto come cessazione della materia del contendere, sul piano processuale la fattispecie integra improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
«la cessazione della materia del contendere»
Il meccanismo di risoluzione delle controversie sul payback cui la ricorrente ha aderito comporta il venir meno della controversia; processualmente, tuttavia, l'adesione determina improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando il bene conseguito è diverso da quello perseguito con l'azione di annullamento.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente aderisce a un meccanismo legislativo di definizione della controversia e consegue un'utilità diversa da quella perseguita con l'azione di annullamento, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione e il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La qualificazione legislativa dell'effetto come cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di riconfigurarlo, sul piano processuale, come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando non vi sia integrale soddisfazione del bene della vita originariamente perseguito, ma soltanto il conseguimento di un'utilità diversa.
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