Ordinanza n. 254/2026 - Catania, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Patti, sezione lavoro, n. 829/2014;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: procedura di esecuzione del giudicato civile di condanna al pagamento di somme di denaro
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Patti, sezione lavoro, n. 829/2014. Dopo l’accoglimento del ricorso, il TAR aveva nominato un commissario ad acta, che ha depositato una relazione evidenziando lo stato di totale inattività dell’Unione dei Comuni, priva di bilancio, conto corrente di tesoreria, organo di revisione e responsabili degli uffici e dei servizi. Il commissario ha quindi chiesto chiarimenti sulle iniziative da intraprendere per eseguire l’incarico. La questione concerneva i limiti dei poteri del commissario ad acta nell’ottemperanza a un giudicato civile di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme, in particolare quando l’ente non disponga di liquidità: se il commissario potesse svolgere attività finalizzate al reperimento delle risorse finanziarie oppure soltanto adottare gli atti contabili necessari al pagamento.
La decisione
Il TAR ha fornito i chiarimenti richiesti e ha dichiarato estinta la procedura di esecuzione del giudicato. Ha affermato che l’ottemperanza a un giudicato civile di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme si concretizza nell’adozione degli atti contabili necessari al pagamento. Il commissario ad acta, quale longa manus del giudice dell’ottemperanza, non può compiere attività o adottare misure precluse al giudice stesso. Quando, come nel caso esaminato, non vi siano risorse disponibili presso l’ente, non si tratta di adottare gli atti contabili di pagamento, ma di svolgere un’attività propedeutica al reperimento delle risorse. Tale attività esula dalle attribuzioni tipiche dell’ottemperanza amministrativa e implica poteri non spettanti al potere esecutivo del giudice amministrativo, ma riconducibili all’autorità giudiziaria ordinaria. Poiché il commissario non poteva procedere al reperimento delle risorse, la procedura esecutiva è stata dichiarata estinta.
Norme richiamate
art. 114, commi 6 e 7, c.p.a.
il giudice conosce di tutte le questioni relative all’ottemperanza e fornisce chiarimenti in ordine alle modalità della stessa
La norma consente al giudice dell’ottemperanza di conoscere le questioni relative all’esecuzione del giudicato e di impartire chiarimenti sulle relative modalità, senza estendere i poteri del commissario ad acta oltre quelli spettanti al giudice.
Massime di principio
- Nell’ottemperanza a un giudicato civile di condanna di una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, l’attività tipica consiste nell’adozione degli atti contabili necessari al pagamento.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza opera quale longa manus del giudice e non può compiere attività o adottare provvedimenti che sarebbero preclusi al giudice stesso.
- Quando l’amministrazione debitrice è priva di risorse liquide, l’attività di reperimento delle risorse finanziarie, distinta dalla mera adozione degli atti contabili di pagamento, esula dai poteri tipici del commissario ad acta nell’ottemperanza amministrativa.
- Se l’esecuzione del giudicato richiede un’attività di reperimento delle risorse non esercitabile dal commissario ad acta, la procedura di esecuzione del giudicato deve essere dichiarata estinta.
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