Cassazione Civile, Ordinanza n. 25819/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento di revisione della rendita catastale, adottato in relazione a tre unità immobiliari ubicate in Roma, con applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso del contribuente ritenendo l'atto sufficientemente motivato; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto l'appello del contribuente, affermando che la motivazione dell'avviso avrebbe dovuto indicare in modo più specifico le caratteristiche delle singole unità immobiliari e le ragioni concrete del diverso classamento. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, dell'art. 7 della medesima legge, dell'art. 2697 c.c. e dei principi generali sulla motivazione degli avvisi di accertamento catastale; secondo la ricorrente, la CTR avrebbe erroneamente richiesto una motivazione più analitica rispetto a quella dovuta per la revisione catastale in microzona.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura dell'Agenzia si ponesse in contrasto con un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di revisione del classamento ex art. 1, comma 335, l. n. 311 del 2004, secondo cui non è congruamente motivato l'atto che si limiti a richiamare il rapporto tra valore di mercato e valore catastale della microzona e il relativo scostamento, senza indicare gli elementi concreti che abbiano interessato la microzona e il modo in cui essi incidono sul classamento della singola unità immobiliare. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso non offriva una valida critica a tale indirizzo. Non sono state liquidate spese, poiché l'intimato non si è costituito. È stato altresì precisato che non si applica il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004
La revisione della rendita catastale non è motivata in modo sufficiente se l'atto si limita al raffronto tra valore di mercato e valore catastale della microzona e al relativo scostamento, senza indicare gli specifici elementi incidenti sulla singola unità immobiliare.
art. 7 L. n. 311 del 2004
Richiamato dalla ricorrente come norma violata in tema di motivazione degli atti catastali.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ravvisi una critica idonea a superare l'orientamento consolidato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale evocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la soluzione prospettata si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato e la ricorrente non fornisce argomenti idonei a superarlo.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando soccombente è una parte pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel procedimento di revisione della rendita catastale ex art. 1, comma 335, l. n. 311 del 2004, la motivazione dell'atto deve contenere non solo il richiamo allo scostamento medio della microzona, ma anche gli elementi concreti che hanno inciso sul classamento della specifica unità immobiliare.
- Un ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., quando propone una tesi incompatibile con un orientamento giurisprudenziale consolidato senza offrire argomentazioni nuove o una critica efficace al precedente.
- La legittimità della revisione catastale non può essere affermata con formule generiche: occorre una motivazione idonea a porre il contribuente in condizione di comprendere ex ante le ragioni specifiche del provvedimento.
- Quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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