Cassazione Penale, Ordinanza n. 13246/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non essendo state ravvisate ragioni di esonero. La condanna per il reato contestato è rimasta quindi ferma per effetto della conferma in appello e della declaratoria di inammissibilità in cassazione.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda per guida in stato di ebbrezza in forma aggravata. Con il primo motivo deduceva mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità penale; con il secondo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante dell'aver cagionato un sinistro stradale. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi non si confrontavano criticamente con la motivazione della sentenza di appello, limitandosi a riprodurre le censure già proposte contro la decisione di primo grado, senza contestare puntualmente le argomentazioni del giudice di merito.
Norme richiamate
art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice contestata per guida in stato di ebbrezza; la Corte richiama anche l'aggravante dell'aver cagionato un sinistro stradale prevista dal comma 2-bis.
art. 581 c.p.p.
i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, pena l'inammissibilità.
art. 591 c.p.p.
la mancanza di specificità dei motivi comporta inammissibilità del ricorso.
art. 186, comma 2-bis, cod. strada
aggravante del cagionare un sinistro stradale, oggetto di censura ma ritenuta sussistente dai giudici di merito.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per fondare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre in modo pedissequo le doglianze già svolte in appello.
- È inammissibile il motivo che si limiti a lamentare genericamente vizi di motivazione senza confrontarsi puntualmente con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione.
- La riproposizione, in cassazione, degli stessi motivi già disattesi in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, integra difetto di specificità del ricorso.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
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