Ordinanza n. 68/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento 1) del Decreto n. 9069, del 29/07/2024, notificato il 02/08/2024, con il quale il Rettore dell’Università -OMISSIS- ha applicato al ricorrente la sanzione disciplinare dell''esclusione temporanea dall’Università della durata di un anno, irrogata dal Senato Accademico con effetti dalla data di notifica del Decreto; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto rettorale applicativo della sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'Università per un anno, nonché gli atti del relativo procedimento
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale notificato il 2 agosto 2024, con cui è stata applicata la sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'Università per la durata di un anno, irrogata dal Senato Accademico, oltre agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici di legittimità dedotti nel ricorso. In vista della decisione e della calendarizzazione della causa, il Collegio ha ritenuto necessario verificare se permanga l'interesse del ricorrente alla decisione nel merito e acquisire dalle parti l'aggiornamento sulla vicenda, compresi eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. È stato inoltre richiesto all'Università di fornire chiarimenti documentati sui fatti di causa e di depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto gli incombenti istruttori indicati in motivazione: il ricorrente dovrà dichiarare motivatamente, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse alla decisione, aggiornando la situazione e indicando eventuali sopravvenienze o necessità istruttorie; l'Università dovrà fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, ove mancanti. Il Collegio ha avvertito che l'inerzia del ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse, conducendo alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L'ordinanza è stata comunicata alle parti e sono state oscurate le generalità del ricorrente.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili agli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale base per valutare il comportamento processuale delle parti e, in particolare, l'inerzia rispetto all'incombente relativo alla dichiarazione di permanenza dell'interesse.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili all'attività istruttoria.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare l'inerzia della parte compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse come manifestazione inequivoca di disinteresse, ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili nel giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane ingiustificatamente inerte entro il termine assegnato, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e può fondare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nell'ambito degli incombenti istruttori finalizzati alla prosecuzione del giudizio, il giudice può richiedere al ricorrente l'aggiornamento della situazione sostanziale e processuale, comprese le sopravvenienze e l'eventuale necessità di ulteriori istruttorie, e all'amministrazione chiarimenti documentati e il deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 133/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 134/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 135/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 136/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 137/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 138/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →