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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17626/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Palermo che, accogliendo l'appello della Procura, aveva applicato misure interdittive ex art. 9, comma 2, lett. c), d), e) d.lgs. 231/2001 (divieto di contrarre con la P.A., esclusione da agevolazioni/finanziamenti/contributi e revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni e servizi) per la presunta responsabilità amministrativa dell'ente connessa a reati presupposto (tra cui truffe aggravate e reato tributario). I motivi di censura erano: omissione dell'interrogatorio preventivo del legale rappresentante ai sensi dell'art. 47, comma 2 d.lgs. 231/2001; insufficienza dei gravi indizi e vizio di motivazione sull'asserita emissione di fatture per lavori non eseguiti e sulla mancata indicazione del profitto per la responsabilità amministrativa; carenza di motivazione circa il pericolo di reiterazione (si sarebbe fatto riferimento solo alla condotta del Piraino e non a elementi oggettivi dell'ente); e illegittimità della revoca definitiva di finanziamenti e dell'estensione del divieto di contrattare con la P.A.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: sul piano formale, ha applicato il principio delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 17274/2020) secondo cui, in caso di applicazione di misura cautelare in sede di riesame con contraddittorio, non è necessario un ulteriore interrogatorio di garanzia (art. 47 d.lgs. 231/2001) per rendere efficace la misura; sul merito, ha confermato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato l'esistenza di gravi indizi in relazione al meccanismo fraudolento (emissione di fatture per lavori non o parzialmente eseguiti, formazione e cessione/compensazione di crediti d'imposta fittizi, e monetizzazione tramite cessione) e aveva valutato elementi probatori concreti (sopralluoghi, osservazioni, acquisizioni documentali, modello F24 del 16/12/2022 con compensazioni e risultanze del cassetto fiscale 2025). Ha ritenuto altresì corretta la valutazione circa il pericolo di reiterazione: la consumazione prolungata della truffa, la monetizzazione dei crediti negli anni successivi e la centralità del dominus Piraino nella gestione aziendale giustificano la prognosi di rischio. Infine, ha escluso l'infondatezza della misura di revoca dei finanziamenti, rientrante tra le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2. A seguito del rigetto, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 231/2001, art. 47, comma 2

    Prevede l'udienza e l'interlocuzione preventiva con l'ente prima dell'adozione della misura; tuttavia, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, l'interrogatorio preventivo non è indispensabile quando la misura viene poi adottata in sede di riesame con pieno contraddittorio

  • d.lgs. 231/2001, art. 45

    Stabilisce i presupposti per l'applicazione cautelare delle sanzioni interdittive: gravi indizi di responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che rendono concreto il pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole

  • d.lgs. 231/2001, art. 9, comma 2, lett. c), d), e)

    art. 9, comma 2, lett. c), d), e)

    Indica le sanzioni interdittive applicabili (divieto di contrarre con la P.A., esclusione da agevolazioni/finanziamenti/contributi e revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni e servizi) e queste possono essere disposte anche in via cautelare ai sensi dell'art. 45

  • codice penale, art. 640-bis

    Il reato presupposto di natura fraudolenta (capi da 1 a 15) è stato ritenuto nella catena causale che ha determinato la responsabilità amministrativa dell'ente

  • d.lgs. 74/2000, art. 10‑quater, comma 2

    art. 10‑quater, comma 2 d.lgs. 74/2000

    Rilevato come norma collegata al reato tributario contestato, i positivi riscontri (compensazioni sul modello F24) sono stati utilizzati per dimostrare il profitto e la concretizzazione del vantaggio illecito

  • d.lgs. 231/2001, art. 52, comma 2

    Limita il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari degli enti alla violazione di legge; la Corte ricorda che la nozione include anche errores in iudicando e vizi motivazionali radicali

  • codice di procedura penale, art. 568, comma 4

    Richiede un interesse specifico, concreto e attuale per impugnare la decisione del gip; la Corte rileva che la mancata udienza del gip non ha prodotto pregiudizio visto il rigetto originario, cosicché quella censura è priva di interesse

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico della parte soccombente dopo il rigetto del ricorso

  • Sezioni Unite, n. 17274 del 26/03/2020 (Salvati)

    Principio interpretativo secondo cui, ove la misura cautelare sia adottata in sede di riesame con pieno contraddittorio, non è necessaria una seconda interrogazione di garanzia per la validità della misura

Massime di principio

  • In procedimenti per responsabilità amministrativa degli enti, l'assenza di un interrogatorio preventivo davanti al gip non è necessariamente causa di nullità della misura se la misura viene adottata in sede di riesame con effettivo contraddittorio; la censura può essere priva di interesse se il gip aveva già rigettato la richiesta iniziale
  • Per l'applicazione cautelare di sanzioni interdittive ex d.lgs. 231/2001 è necessario combinare la presenza di gravi indizi rispetto ai reati presupposto e elementi specifici e fondati che rendano concreto il pericolo di reiterazione; la valutazione deve essere motivata ma è ampia e non sindacabile in cassazione se plausibile
  • La condotta del legale rappresentante dominante ("dominus") può essere fatta valere per attribuire rischio di reiterazione all'ente quando sussiste sostanziale identificazione tra persona e società (coincidenza di interessi, sede, gestione centralizzata)
  • La monetizzazione o la compensazione nei modelli F24 e le risultanze del cassetto fiscale costituiscono elementi probatori significativi per dimostrare il conseguimento e la persistenza del profitto illecito e possono giustificare la prognosi di rischio
  • Le misure interdittive previste dall'art. 9, comma 2 d.lgs. 231/2001 (anche revoca di finanziamenti e esclusione da agevolazioni) possono essere applicate in via cautelare; non costituiscono sempre sanzioni definitive improprie se adottate come misura interdittiva cautelare nei casi previsti dall'art. 45
  • In cassazione il sindacato è limitato a questioni di violazione di legge e a vizi motivazionali radicali: ricostruzioni alternative dei fatti o contestazioni sulla valutazione probatoria compiuta dal giudice del merito esulano dal controllo di legittimità salvo manifesta illogicità o assenza di motivazione
  • Nelle difese basate su crisi di liquidità o su difficoltà organizzative dell'impresa, è cruciale fornire prove documentali robuste (contratti, documentazione tecnica, pagamenti, piani di lavoro) per contrastare l'esistenza di un meccanismo fraudolento e la ricostruzione del profitto illecito

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