Sentenza n. 13460/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento: - del provvedimento prot. n. 232624 del 28 luglio 2025 del Comando Generale della Guardia di Finanza, I Reparto, Ufficio Personale Ufficiale - Servizio Avanzamento, reso in riscontro alla istanza presentata dal ricorrente in data 6 maggio 2025; - della determinazione di collocamento in congedo, per età, del generale di Brigata spe RN-CO Fabio Migliorati, prot n. 298797/2025 del 6 ottobre 2025 del Comando Generale della Guardia di Finanza, I Reparto, Ufficio Personale Ufficiale - Sezione Stato; per l'accertamento: - della illegittimità del silenzio serbato dal Comando Generale della Guardia di Finanza in relazione alla istanza presentata dal Generale di Brigata Fabio Migliorati in data 8 agosto 2025 e finalizzato al conferimento di incarico di responsabilità di comando presso la Guardia di Finanza, equipollente a quello assunto presso la Regione Sardegna e in continuità con lo stesso; nonché per la declaratoria: - dell'obbligo dell'Amministrazione di riscontrare nel merito, con provvedimento espresso e motivato, l'istanza del 6 maggio 2025 e l'istanza dell'8 agosto 2025 formulate dal Generale di Brigata Fabio Migliorati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conferimento di un incarico superiore o equipollente a quello svolto presso la Regione Sardegna, silenzio sull'istanza reiterativa e determinazione di cessazione dal servizio per limiti di età con collocamento in congedo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, Generale di Brigata della Guardia di Finanza, aveva conseguito per sei annualità consecutive il giudizio di idoneità all'avanzamento al grado di Generale di Divisione, senza mai collocarsi in posizione utile per la promozione. Dopo avere svolto, in posizione di comando, l'incarico di Direttore Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, era stato dapprima posto a disposizione e poi assegnato quale Ufficiale di collegamento presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con istanza del 6 maggio 2025 chiedeva il conferimento di un incarico di responsabilità superiore; l'Amministrazione rispondeva il 28 luglio 2025 ritenendo non esaminabile nel merito la richiesta, in ragione dell'esaurimento delle sei valutazioni previste per l'avanzamento al grado di Generale di Divisione. Con istanza dell'8 agosto 2025 il ricorrente reiterava la richiesta, domandando espressamente un incarico di comando equipollente a quello svolto in Sardegna, ma l'Amministrazione non riscontrava tale istanza. Infine impugnava la determinazione del 6 ottobre 2025 di cessazione dal servizio permanente effettivo per limiti di età, con decorrenza 7 novembre 2025, sostenendone l'illegittimità derivata. Il primo motivo deduceva eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio di continuità della carriera e divieto di reformatio in peius o demansionamento: secondo il ricorrente, l'istanza riguardava l'attribuzione di un incarico e non una promozione, sicché il limite delle sei valutazioni sarebbe stato inconferente; inoltre, il rientro da un incarico esterno di elevata responsabilità avrebbe imposto l'assegnazione di funzioni equivalenti. Il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 2 l. n. 241/1990 e dei principi di correttezza, buon andamento e imparzialità, assumendo l'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi espressamente sulla nuova istanza. Il terzo motivo contestava il collocamento in congedo, sostenendo che il mancato conferimento dell'incarico equipollente avrebbe impedito l'avanzamento al grado superiore e l'applicazione del limite di età di 65 anni, invece di quello di 63 anni previsto per il grado di Generale di Brigata.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che i provvedimenti di impiego e assegnazione degli ufficiali militari rientrino nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione, chiamata a bilanciare le aspirazioni individuali con le esigenze organizzative e funzionali del Corpo. Il rientro da un incarico esterno, anche se prestigioso e di elevata responsabilità, non attribuisce un diritto soggettivo all'assegnazione di un incarico equipollente, soprattutto quando l'equiparazione comporterebbe in concreto l'attribuzione di funzioni proprie di un grado superiore non posseduto. L'esaurimento, senza promozione, delle sei valutazioni previste per l'avanzamento impedisce inoltre di conseguire, attraverso il mero impiego, prerogative o incarichi direttivi equivalenti al grado superiore. Il TAR ha escluso anche il demansionamento, non essendo stata dimostrata l'incoerenza o l'incongruità dell'assegnazione presso il MEF rispetto al grado di Generale di Brigata. Quanto al secondo motivo, il silenzio sull'istanza dell'8 agosto 2025 non è stato qualificato come silenzio-inadempimento: la richiesta era sostanzialmente reiterativa, poiché mirava allo stesso bene della vita già negato con il provvedimento espresso del 28 luglio 2025. In presenza di un'istanza meramente riproduttiva di una precedente richiesta già definita, non sorge un nuovo obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 2 l. n. 241/1990. Il terzo motivo è stato respinto per illegittimità derivata, poiché, escluso il diritto all'incarico superiore e alla riapertura delle valutazioni di avanzamento, non sussisteva alcun presupposto per applicare il limite di età di 65 anni. Al ricorrente, in ragione del grado effettivamente posseduto di Generale di Brigata, si applicava il limite di 63 anni. La cessazione dal servizio e il collocamento in congedo sono stati quindi ritenuti conformi agli artt. 923 e 924 d.lgs. n. 66/2010 e alla disciplina richiamata nel provvedimento. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 69/2001
limite massimo di sei valutazioni per l'avanzamento
L'esaurimento senza promozione delle sei valutazioni previste per l'avanzamento impedisce di attribuire, attraverso il conferimento di un incarico, prerogative o funzioni proprie del grado superiore.
art. 632, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 66/2010
funzioni ... normativamente equiparate ... a quelle di un Dirigente di prima fascia/Generale di Divisione
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per sostenere l'equiparazione dell'incarico svolto presso la Regione Sardegna, ma il giudice non ha ritenuto che essa fondasse un diritto all'attribuzione di un incarico equivalente al rientro nei ruoli.
art. 2 l. n. 241/1990
obbligo di conclusione del procedimento
Non impone una nuova pronuncia quando l'istanza sia meramente reiterativa o riproduttiva di una precedente richiesta già definita con provvedimento espresso.
art. 97 Cost.
buon andamento, imparzialità e correttezza procedimentale
Il giudice ha ritenuto che l'operato dell'Amministrazione fosse conforme ai principi di buon andamento e imparzialità.
artt. 923 e 924 d.lgs. n. 66/2010
cessazione dal servizio permanente effettivo per età
Costituiscono, insieme alla disciplina sui limiti di età, la base normativa della cessazione dal servizio disposta nei confronti del ricorrente.
artt. 886, 887, 992 e 1008 d.lgs. n. 66/2010
collocamento in congedo nella categoria della riserva
Fondano il collocamento in congedo nella categoria della riserva conseguente alla cessazione dal servizio permanente effettivo.
art. 36, tabella 5, d.lgs. n. 69/2001
limite di età per la cessazione dal servizio permanente
Il limite applicabile è stato individuato in 63 anni, in ragione del grado di Generale di Brigata effettivamente rivestito, non essendosi verificato l'avanzamento al grado di Generale di Divisione.
art. 3 d.lgs. n. 165/1997
collocamento in congedo nella categoria della riserva
È richiamato quale ulteriore fondamento normativo del collocamento in congedo.
Massime di principio
- Il rientro nei ruoli dell'amministrazione militare dopo lo svolgimento di un incarico esterno, anche se di elevata responsabilità, non attribuisce all'ufficiale un diritto soggettivo all'assegnazione di un incarico di livello equivalente; l'impiego e l'assegnazione degli incarichi restano oggetto di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo in presenza di specifici vizi di legittimità.
- L'amministrazione militare non è tenuta ad attribuire, mediante un provvedimento di impiego, funzioni proprie di un grado superiore a quello effettivamente rivestito, quando l'interessato abbia esaurito senza promozione il numero massimo di valutazioni previsto per l'avanzamento.
- Non ricorre demansionamento per il solo fatto che l'incarico assegnato dopo il rientro da un incarico esterno sia meno prestigioso o meno elevato sotto il profilo delle aspirazioni personali; occorre dimostrare che esso sia incoerente o incongruo rispetto al grado rivestito e alle esigenze organizzative dell'amministrazione.
- Non si forma il silenzio-inadempimento su un'istanza meramente reiterativa o sostanzialmente riproduttiva di una precedente richiesta già definita con provvedimento espresso, anche se la nuova istanza contiene una diversa argomentazione.
- Il limite di età per la cessazione dal servizio va determinato in base al grado effettivamente posseduto al momento della cessazione; la mera possibilità teorica di un futuro avanzamento non consente di applicare il diverso limite previsto per il grado superiore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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