Cassazione Penale, Sentenza n. 20334/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per nullità derivante dal mancato rispetto del termine a comparire (termine funzionale al diritto di difesa). Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di L'Aquila per il prosieguo del giudizio. Il secondo motivo (rilievi sulla prova e sull'individuazione del cedente) è stato assorbito e non è stato deciso nel merito.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva due censure: 1) error in procedendo per violazione del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3 (e relativo termine di notificazione di cui al comma 5) c.p.p., poiché la Corte territoriale aveva fissato l'udienza ex art. 23-bis d.l. n. 137/2000 (conv. con l. n. 176/2020) senza rispettare il termine di quaranta giorni per la citazione e aveva poi deciso l'appello in sede cartolare il 17/10/2023 nonostante la difesa avesse tempestivamente dedotto la nullità con conclusioni scritte depositate il 7/04/2023, senza che fosse disposta integrazione del contraddittorio né concesso il termine per comparire; 2) vizio di motivazione e violazione di legge nella conferma della responsabilità dell'imputato come cedente di cocaina (art. 73 d.P.R. 9/10/1990 n. 309), per presunta incertezza nell'individuazione basata su captazioni e su un servizio di riscontro della polizia giudiziaria. Il giudice di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo e ha assorbito il secondo.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale contestata in primo grado relativa alla cessione di sostanze stupefacenti; nella sentenza impugnata la Corte territoriale aveva confermato la condanna ex art. 73, ma la Cassazione non è entrata nel merito a causa della nullità procedurale rilevata.
art. 23-bis d.l. n. 137 del 2000 (introdotto in conversione dalla l. n. 176 del 2020)
Disposizione che disciplina la trattazione dell'appello in forma 'cartolare' (udienza camerale). La Corte sottolinea che l'applicazione di art. 23-bis non esonera dal rispetto dei termini di citazione previsti dalle norme processuali (art. 601 c.p.p.): le procedure in camera devono comunque garantire il contraddittorio e il diritto di difesa.
art. 601, commi 3 e 5, c.p.p.
Stabilisce i termini per la comparizione dell'imputato e per la notificazione degli atti processuali (nella formulazione ratione temporis applicabile alla vicenda). Il mancato rispetto del termine a comparire è ritenuto un vizio che incide sul diritto di difesa e comporta la nullità del provvedimento, se dedotto tempestivamente.
Massime di principio
- La fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 23-bis c.d. 'camera di consiglio cartolare' non esonera la Corte dall'osservanza dei termini di comparizione previsti dall'art. 601 c.p.p.: la violazione di tali termini, funzionali al diritto di difesa, determina nullità.
- Se la difesa deduce tempestivamente (cioè con il primo atto utile, ad es. nelle conclusioni scritte depositate prima dell'udienza) la nullità per mancato rispetto del termine a comparire, la Corte deve provvedere all'integrazione del contraddittorio (concessione del termine) prima di procedere; il mancato intervento comporta annullamento della decisione impugnata.
- La nullità per violazione del diritto di difesa non decide il merito delle contestazioni sulla prova: le questioni di prova (es. attendibilità di captazioni o individuazioni) saranno riesaminate dalla Corte territoriale in sede di nuovo giudizio.
- La conseguenza pratiche della declaratoria di nullità è generalmente la trasmissione/rimessione degli atti al giudice competente per il corretto prosieguo del procedimento, non l'immediata esclusione della responsabilità dell'imputato.
- In presenza di procedimento cartolare/udienze in camera è necessario vigilare sull'effettiva costituzione e sul rispetto dei termini difensivi: ogni atto difensivo tempestivo che segnali il vizio è rilevante per attivare gli obblighi di integrazione del contraddittorio da parte del giudice.
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