Cassazione Civile, Ordinanza n. 10094/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato nel 2007 con una banca poi posta in liquidazione coatta amministrativa. La lavoratrice ha agito per far dichiarare la nullità del termine e la conseguente instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato; la domanda risarcitoria e di pagamento di somme verso la banca originaria è stata rinunciata. La Corte d'appello ha ritenuto che, a seguito di un atto notarile del 28 giugno 2012, l'istituto di credito ricorrente fosse subentrato nella posizione processuale e sostanziale della banca originaria, e ha dichiarato la nullità della clausola di apposizione del termine per genericità/indeterminatezza delle causali, con conversione del rapporto e ordine di riammissione in servizio. Nel ricorso per cassazione la banca cessionaria ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, contestando l'interpretazione dell'atto di cessione; 2) violazione dell'art. 2112 c.c., dell'art. 80 T.U.B. e dell'art. 1273 c.c., sostenendo l'inoperatività del trasferimento d'azienda e l'applicazione della disciplina speciale della liquidazione coatta amministrativa; 3) violazione del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell'art. 31 c.c.n.l., affermando la specificità della causale e la sussistenza di ragioni tecniche, produttive o sostitutive, nonché criticando la conversione del rapporto; 4) ulteriore violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, richiamando una diversa decisione della medesima Corte d'appello in un caso ritenuto identico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché si limitava a contrapporre una diversa lettura dell'atto di cessione, senza rispettare i limiti del sindacato di legittimità sull'interpretazione contrattuale e sul vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha respinto il secondo motivo perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla natura negoziale della cessione del rapporto di lavoro e non sulla disciplina del trasferimento d'azienda. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, confermando che la causale del termine deve essere specificata in modo circostanziato e puntuale e che la valutazione della Corte territoriale sulla genericità della clausola era un apprezzamento di fatto insindacabile; ha inoltre ribadito che la nullità del termine comporta la sola invalidità parziale della clausola e la conversione del rapporto a tempo indeterminato, anche se il termine fosse stato qualificato come essenziale. Ha giudicato infondato anche il quarto motivo, osservando che un eventuale diverso esito di altra causa non produce effetti sulla controversia in esame. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
artt. 1362 e ss. c.c.
Le censure sull'interpretazione dell'atto di cessione sono inammissibili se si limitano a proporre una lettura alternativa del testo negoziale, poiché l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione illogica.
art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatto decisivo è deducibile solo nei ristretti limiti tracciati dalle Sezioni Unite; non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 2112 c.c.
La censura è irrilevante quando la decisione di merito non si fonda sul trasferimento d'azienda, ma su una cessione negoziale del rapporto di lavoro.
art. 80 T.U.B.
La disciplina speciale invocata non è decisiva se la ratio decidendi riguarda la cessione del rapporto e non un trasferimento d'azienda bancario.
art. 1273 c.c.
Richiamato dal ricorrente per negare l'efficacia del subentro; la Corte non vi aderisce perché la decisione impugnata si fonda sulla prova documentale della cessione del rapporto e del subentro processuale.
artt. 1 e ss. d.lgs. n. 368 del 2001
L'apposizione del termine è consentita solo se le ragioni tecnico-produttive, organizzative o sostitutive sono specificate in modo circostanziato e puntuale nello scritto, così da rendere trasparenti e verificabili le esigenze addotte.
art. 31 c.c.n.l. di settore
Richiamato a sostegno della causale del termine; la Corte conferma però che la specificità della giustificazione deve emergere dal contratto e dal contesto concreto, non da affermazioni generiche.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso respinto, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 380 bis.1 c.p.c.
La decisione è resa in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
d.lgs. n. 149 del 2022
È richiamato come fonte della modifica dell'art. 380 bis.1 c.p.c.
d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368
Conferma il principio generale della durata indeterminata del rapporto di lavoro subordinato e la natura derogatoria dell'apposizione del termine.
L. n. 228 del 2012
Richiamata in relazione all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'interpretazione di un atto negoziale è sindacabile solo nei limiti della violazione dei canoni legali di ermeneutica o di una motivazione logicamente incongrua; non è ammissibile chiedere una nuova valutazione del testo sulla base di una lettura alternativa più favorevole alla parte.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie, dovendo rispettare i rigorosi limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se la decisione si fonda sulla cessione negoziale di un rapporto e non sul trasferimento d'azienda, le doglianze costruite sulla disciplina del trasferimento d'azienda sono inconferenti.
- In materia di contratto di lavoro a termine, la causale deve essere specificata in modo puntuale e circostanziato nello scritto, con indicazione delle concrete ragioni aziendali e del collegamento tra esse e l'assunzione a termine; clausole generiche non soddisfano il requisito di legge.
- La nullità della clausola appositiva del termine determina l'invalidità parziale del contratto e la conversione del rapporto in tempo indeterminato, anche quando il termine sia qualificato come essenziale dalle parti.
- Un precedente pronunciato in altra controversia, ancorché ritenuto sovrapponibile, non produce di per sé effetti decisivi sul processo in corso se non incide sulla specifica ratio della decisione impugnata.
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