Cassazione Civile, Ordinanza n. 06707/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (correntista)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio promosso da una società contro la banca con domanda di ripetizione dell’indebito e rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente, deducendo l’illegittimità di addebiti per interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto, spese non pattuite, giorni valuta e capitalizzazione trimestrale degli interessi. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato l’istituto di credito al pagamento di una somma rilevante. La Corte d’appello aveva poi riformato la decisione nella parte condannatoria, ritenendo che il conto non fosse ancora chiuso alla data di introduzione del giudizio e che, fino alla chiusura, non potesse essere accolta la domanda di ripetizione di indebito, pur confermando l’accertamento del saldo e respingendo l’appello incidentale sulla prescrizione. Con il ricorso per cassazione la banca deduceva violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e dell’art. 2033 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse illegittimamente ammesso una pronuncia di mero accertamento quando l’attrice aveva chiesto una condanna alla restituzione, e che si fosse in realtà pronunciata su un fatto e non su un diritto, in difetto di interesse ad agire della controparte; per la ricorrente, la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo consolidato l’orientamento secondo cui, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista conserva interesse all’accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e della rideterminazione del saldo depurato dalle appostazioni illegittime. La Corte ha affermato che tale interesse sussiste perché l’accertamento produce un risultato utile e giuridicamente apprezzabile: impedire future annotazioni illegittime, ripristinare una maggiore disponibilità sul conto e ridurre l’importo eventualmente dovuto alla chiusura del rapporto. Ha quindi escluso qualsiasi violazione dell’art. 112 c.p.c. e ha confermato la correttezza della decisione impugnata. Conseguentemente la banca è stata condannata alle spese di legittimità, al pagamento dell’importo ulteriore previsto dall’art. 96 c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L’interesse ad agire sussiste anche prima della chiusura del conto corrente quando l’accertamento richiesto è utile e giuridicamente apprezzabile per il correntista.
art. 112 c.p.c.
Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice accerta il saldo e la nullità delle clausole controverse nell’ambito della domanda proposta.
art. 2033 c.c.
La domanda di ripetizione dell’indebito bancario può essere preceduta e sorretta da un accertamento del saldo depurato dalle poste illegittime.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato dedotto come violazione di legge, ma la Corte lo ha ritenuto inammissibile per contrasto con giurisprudenza consolidata.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la questione è già risolta da un orientamento consolidato e il ricorso non offre ragioni per mutarlo.
art. 380 bis c.p.c.
È richiamata la proposta di definizione anticipata poi condivisa dalla Corte.
art. 96 c.p.c.
È stata applicata la condanna alle somme previste per responsabilità aggravata, oltre alle spese.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel conto corrente bancario, il correntista ha interesse ad agire per l’accertamento della nullità delle clausole e per la rideterminazione del saldo anche prima della chiusura del rapporto, se la pronuncia è idonea a produrre un’utilità concreta e attuale.
- L’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. non richiede necessariamente la già avvenuta chiusura del conto né l’esistenza di rimesse solutorie, quando l’accertamento serve a eliminare future annotazioni illegittime e a determinare correttamente le partite di dare-avere.
- Non sussiste violazione dell’art. 112 c.p.c. quando il giudice, nel decidere una domanda di ripetizione dell’indebito bancario, accerta incidentalmente o in via strumentale il saldo del rapporto e la nullità delle poste contestate.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando pretende di rimettere in discussione un principio di diritto ormai consolidato senza offrire argomenti idonei a mutarne l’orientamento.
- In tema di conto corrente, la funzione dell’azione del correntista non è solo restitutoria ma anche conformativa del rapporto, perché l’accertamento del saldo incide sull’assetto futuro delle obbligazioni tra le parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06632/2024 del 13/03/2024
- ordinanza_civile · 13 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06633/2024 del 13/03/2024
- ordinanza_civile · 13 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06637/2024 del 13/03/2024
- ordinanza_civile · 13 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06638/2024 del 13/03/2024
- ordinanza_civile · 13 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06639/2024 del 13/03/2024
- ordinanza_civile · 13 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06640/2024 del 13/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →