Sentenza del 19/02/2015 n. 1588 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Rimborso IVA - Diniego - Credito d'imposta - Conferimento d'azienda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che, a seguito del conferimento aziendale, il conferente perde la legittimazione a disporre del credito IVA maturato nell'attività precedente. Il credito entra nella piena disponibilità del conferitario, che è quindi il soggetto legittimato a chiederne il rimborso e può anche utilizzarlo in compensazione con propri crediti d'imposta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del soggetto legittimato a chiedere il rimborso di un credito IVA maturato dal soggetto conferente prima del conferimento dell'azienda. La questione è se tale legittimazione resti al conferente oppure passi al soggetto conferitario subentrante.
Massime di principio
- Nel conferimento d'azienda, i rapporti e le posizioni fiscali riferibili al complesso aziendale conferito possono trasferirsi al conferitario, secondo la disciplina applicabile alla successione nei rapporti d'impresa.
- Il credito IVA maturato nell'attività conferita segue l'azienda trasferita: dopo il conferimento, il conferitario è normalmente il soggetto legittimato a chiederne il rimborso.
- Il conferente, una volta perfezionato il conferimento, non può più pretendere di esercitare autonomamente i diritti relativi al credito IVA trasferito.
- Il conferitario può utilizzare il credito IVA acquisito anche mediante compensazione con propri debiti o crediti d'imposta, purché siano rispettati gli adempimenti e i limiti fiscali applicabili.
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