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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1309

Regolamento (UE) 2024/1309 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga la direttiva 2014/61/UE (regolamento sull’infrastruttura Gigabit), (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32024R1309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento sostituisce il quadro della direttiva 2014/61/UE e mira a ridurre i costi di installazione delle reti Gigabit/VHCN mediante maggiore condivisione delle infrastrutture fisiche, trasparenza sulle reti e sui lavori civili, coordinamento delle opere di genio civile e semplificazione delle procedure autorizzative. Introduce inoltre obblighi su predisposizione in fibra degli edifici nuovi o ristrutturati, accesso all’infrastruttura interna agli edifici e meccanismi di risoluzione delle controversie e sanzionatori. In parallelo modifica il regolamento (UE) 2015/2120 prorogando e poi rimodulando il regime delle comunicazioni intra-UE, con eliminazione progressiva dei sovrapprezzi fino al 2029 e scadenza delle misure al 30 giugno 2032.

Misure per ridurre i costi e accelerare l’installazione di reti di comunicazione elettronica ad altissima capacità (Gigabit/VHCN), con regole su accesso alle infrastrutture fisiche, trasparenza, coordinamento delle opere civili, permessi, cablaggio degli edifici e modifica del regolamento (UE) 2015/2120 sulle comunicazioni intra-UE.

Ambito di applicazione

Si applica alle reti di comunicazione elettronica ad altissima capacità (VHCN) e alle risorse correlate, nonché alle infrastrutture fisiche esistenti e programmate idonee a ospitarle. Riguarda gli operatori di rete, le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica, gli enti pubblici e, in alcuni casi, i proprietari o titolari di diritti su terreni ed edifici, inclusi i proprietari di edifici commerciali privati e i soggetti che gestiscono diritti di locazione o uso del suolo. Alcune disposizioni coprono anche le infrastrutture interne agli edifici e gli edifici nuovi o oggetto di ristrutturazione importante; restano ferme talune esclusioni e priorità di norme speciali, in particolare quelle della direttiva (UE) 2018/1972, della direttiva 2002/77/CE e della direttiva (UE) 2022/2555. Il regolamento è direttamente applicabile; si applica in via generale dal 12 novembre 2025, con varie applicazioni anticipate o differite per singole disposizioni.

Regolamento (UE) 2024/1309 sull’infrastruttura Gigabit

Il regolamento mira ad accelerare la diffusione delle reti ad altissima capacità, riducendone i costi di installazione tramite accesso alle infrastrutture fisiche esistenti, coordinamento delle opere di genio civile, trasparenza informativa e semplificazione dei permessi. Il legislatore UE colloca l’intervento nel quadro del decennio digitale 2030 e della necessità di colmare i ritardi e le disparità tra Stati membri, anche nelle aree rurali, remote e scarsamente popolate.

Finalità, principio di armonizzazione minima e rapporto con altre fonti UE

Il regolamento stabilisce requisiti minimi per facilitare l’installazione delle VHCN, lasciando agli Stati membri la possibilità di adottare misure più severe o dettagliate, purché coerenti con il diritto dell’Unione. In caso di contrasto con la direttiva 2002/77/CE, la direttiva (UE) 2018/1972 e la direttiva (UE) 2022/2555, prevalgono le disposizioni di queste ultime. Restano altresì impregiudicate la sicurezza nazionale e le funzioni essenziali dello Stato, oltre ai diritti fondamentali e alla tutela dei segreti commerciali e della proprietà.

Ambito soggettivo e definizioni operative

L’ambito soggettivo è ampio: oltre agli operatori di rete e alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica, il regolamento coinvolge enti pubblici, imprese di servizi pubblici e soggetti che detengono diritti su terreni o edifici. La nozione di "operatore di rete" viene estesa anche ai fornitori di infrastrutture per gas, elettricità, riscaldamento, acqua, fognature, drenaggio e trasporti. Rilevanti sono anche le definizioni di infrastruttura fisica, opere di genio civile, punto di accesso, permessi, diritti di passaggio e infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per la fibra.

Accesso alle infrastrutture fisiche esistenti

Il cuore del regolamento è il diritto di accesso alle infrastrutture fisiche esistenti a condizioni eque e ragionevoli, e non discriminatorie quando il soggetto passivo è un ente pubblico. L’accesso può essere richiesto per installare VHCN o risorse correlate; la domanda deve essere scritta e precisare gli elementi interessati e il calendario. Il rifiuto è consentito solo per motivi tassativi, tra cui inidoneità tecnica, mancanza di spazio, sicurezza, sanità pubblica, integrità della rete e disponibilità di mezzi alternativi praticabili di accesso fisico passivo all’ingrosso; in alcuni Stati membri è ammesso anche il rifiuto in presenza di un accesso attivo all’ingrosso aperto e non discriminatorio, purché siano rispettate condizioni specifiche.

Trasparenza e sportello unico

Gli operatori hanno diritto ad accedere, tramite sportello unico e in formato elettronico, alle informazioni minime sulle infrastrutture esistenti e sui lavori civili programmati. Le informazioni devono essere fornite in tempi brevi, con termini standard di 10 giorni lavorativi, prorogabili solo in casi giustificati. Gli sportelli unici devono essere completamente digitalizzati, accessibili tramite un unico punto di accesso nazionale e capaci di supportare anche domande, stato delle pratiche, ispezioni in loco e consultazione delle eccezioni. Alcune categorie di infrastrutture critiche o di opere limitate possono essere escluse, ma le deroghe devono essere pubbliche e notificate.

Coordinamento delle opere di genio civile

Il regolamento incentiva il coordinamento delle opere di genio civile, soprattutto quando esse sono finanziate con fondi pubblici. Le richieste vanno soddisfatte se ragionevoli e se non generano costi aggiuntivi non recuperabili; l’operatore che realizza i lavori mantiene il controllo del coordinamento. Sono previste eccezioni per opere di portata limitata, infrastrutture critiche nazionali e sicurezza nazionale. Il BEREC deve fornire orientamenti, con la Commissione, per garantire uniformità applicativa.

Permessi, diritti di passaggio e silenzio-assenso

Le procedure autorizzative sono semplificate e razionalizzate. Le autorità devono decidere entro quattro mesi dalla domanda completa e verificare la completezza entro 20 giorni lavorativi; i diritti di passaggio richiesti insieme ai permessi devono essere concessi entro lo stesso termine, salvo espropriazione. In mancanza di decisione, il permesso si considera rilasciato, salvo che lo Stato membro abbia previsto rimedi alternativi adeguati. Il regolamento consente esenzioni da permessi per lavori di manutenzione limitati, aggiornamenti tecnici limitati e opere di piccola scala, ferma la possibilità di imporre permessi per beni protetti o per ragioni di sicurezza, difesa, ambiente e sanità pubblica.

Infrastrutture interne agli edifici e predisposizione alla fibra

La parte edilizia è particolarmente rilevante per i professionisti del settore immobiliare e delle costruzioni. Gli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazione importante devono, in linea di principio, essere dotati di infrastruttura fisica interna predisposta per la fibra e di cablaggio in fibra interno all’edificio; i condomini devono inoltre avere un punto di accesso. Per le ristrutturazioni importanti l’obbligo è condizionato all’assenza di costi sproporzionati e alla fattibilità tecnica. Gli Stati membri devono adottare specifiche tecniche entro il 12 novembre 2025 e possono introdurre etichette volontarie di "predisposto alla fibra".

Accesso interno agli edifici e tutela del diritto di proprietà

I fornitori di reti pubbliche hanno il diritto di arrivare fino al punto di accesso e, se la duplicazione è tecnicamente impossibile o economicamente inefficiente, di utilizzare l’infrastruttura interna esistente. Il titolare del diritto d’uso dell’infrastruttura deve soddisfare richieste ragionevoli a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Il regolamento preserva espressamente il diritto di proprietà dei proprietari degli immobili e dei terreni e consente al BEREC di adottare orientamenti specifici sulle condizioni di accesso e sulla risoluzione delle controversie.

Risoluzione delle controversie, organismi competenti e sanzioni

Le controversie su accesso, trasparenza, coordinamento e infrastrutture interne possono essere deferite all’organismo nazionale competente, che adotta decisioni vincolanti in termini brevi. Gli Stati membri devono istituire organismi indipendenti e separati dagli operatori e dagli enti pubblici interessati, con possibilità di ricorso e con pubblicazione delle decisioni, nel rispetto della riservatezza. Devono inoltre prevedere sanzioni adeguate, efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento e delle decisioni adottate.

Modifica del regolamento (UE) 2015/2120 sulle comunicazioni intra-UE

Il regolamento non si limita all’infrastruttura Gigabit: modifica anche il regolamento (UE) 2015/2120 sul versante delle comunicazioni intra-UE. Dal 1° gennaio 2025 i fornitori possono volontariamente rinunciare ai sovrapprezzi, mentre dal 1° gennaio 2029 sarà vietato applicare prezzi al dettaglio diversi tra comunicazioni nazionali e intra-UE, subordinatamente a salvaguardie tecniche su sostenibilità, utilizzo corretto e antifrode. La Commissione deve adottare atti di esecuzione entro il 31 dicembre 2024 e il 30 giugno 2028, e riesaminare il regime entro il 30 giugno 2027. Le misure scadono il 30 giugno 2032.

Abrogazione della direttiva 2014/61/UE e regime transitorio

La direttiva 2014/61/UE è abrogata dall’11 maggio 2024, ma alcune sue disposizioni restano temporaneamente applicabili fino a quando entreranno in vigore le corrispondenti norme del regolamento, in particolare su trasparenza, coordinamento e infrastrutture interne agli edifici. La disciplina transitoria serve a evitare vuoti normativi e a consentire agli Stati membri di adeguare i sistemi amministrativi e digitali, comprese le funzioni degli sportelli unici.

Disposizioni principali

Oggetto, requisiti minimi e rapporti con altre norme UE

L’articolo 1 definisce la finalità di facilitare e incentivare l’installazione di VHCN attraverso l’uso condiviso delle infrastrutture fisiche esistenti e una più efficiente installazione di nuove infrastrutture. Il regolamento stabilisce requisiti minimi; gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure più severe o dettagliate, salvo specifiche eccezioni previste dall’articolo 1, paragrafo 4. In caso di conflitto prevalgono le disposizioni della direttiva 2002/77/CE, della direttiva (UE) 2018/1972 e della direttiva (UE) 2022/2555. È salvaguardata la responsabilità degli Stati membri per sicurezza nazionale e funzioni essenziali dello Stato.

Definizioni chiave

L’articolo 2 rinvia alle definizioni della direttiva (UE) 2018/1972 e introduce nozioni autonome essenziali: "operatore di rete", "ente pubblico", "infrastruttura fisica", "opere di genio civile", "infrastruttura fisica interna all’edificio", "cablaggio in fibra interno all’edificio", "infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per la fibra", "opere di ristrutturazione importante", "permesso", "punto di accesso" e "diritti di passaggio". Rilevante l’estensione di "operatore di rete" anche alle imprese che forniscono infrastrutture fisiche per gas, elettricità, riscaldamento, acqua, trasporti, ferrovie, strade, gallerie, porti e aeroporti.

Accesso all’infrastruttura fisica esistente

L’articolo 3 impone agli operatori di rete e agli enti pubblici di soddisfare, su richiesta scritta, richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture fisiche a condizioni eque e ragionevoli, non discriminatorie per gli enti pubblici. Sono previste regole specifiche per l’accesso al suolo tramite locatari o titolari di diritti, per gli edifici commerciali privati in aree rurali o remote in assenza di VHCN o infrastrutture idonee, e per la determinazione di prezzi equi e ragionevoli. Sono previsti motivi di rifiuto tassativi, tra cui inidoneità tecnica, mancanza di spazio, sicurezza, integrità della rete, sanità pubblica e disponibilità di mezzi alternativi praticabili di accesso fisico passivo o, in taluni Stati membri, di accesso attivo all’ingrosso. Il rifiuto va motivato per iscritto entro un mese, salvo infrastrutture critiche nazionali. L’articolo disciplina anche eccezioni per categorie di infrastrutture pubbliche di valore architettonico, storico, religioso, ambientale o per sicurezza pubblica/difesa/sanità pubblica e prevede orientamenti della Commissione con il BEREC.

Trasparenza sulle infrastrutture fisiche

L’articolo 4 riconosce agli operatori il diritto di ottenere, tramite sportello unico e in formato elettronico, informazioni minime sulle infrastrutture fisiche esistenti: ubicazione e tracciato georeferenziati, tipo e uso attuale, punto di contatto. Le informazioni devono essere fornite entro 10 giorni lavorativi, prorogabili una sola volta di 5 giorni, salvo limitazioni per sicurezza, segreti tecnici/commerciali o altre eccezioni. Gli operatori di rete e gli enti pubblici devono rendere disponibili tali informazioni e gli aggiornamenti; per i comuni con meno di 3.500 abitanti è prevista una possibile esenzione transitoria massima di 12 mesi. Sono previste ispezioni in loco, eccezioni per infrastrutture critiche nazionali e una disciplina di esclusione quando l’obbligo informativo sia sproporzionato sulla base di analisi costi-benefici.

Coordinamento delle opere di genio civile

L’articolo 5 consente il coordinamento degli interventi di genio civile e la ripartizione dei costi. Per opere finanziate, totalmente o parzialmente, con risorse pubbliche, gli enti pubblici e gli operatori devono accogliere richieste ragionevoli di coordinamento a condizioni trasparenti e non discriminatorie, se non vi sono costi aggiuntivi non recuperabili, se il proponente mantiene il controllo dei lavori e se la richiesta è presentata tempestivamente. Sono previste ipotesi di irragionevolezza, in particolare nelle aree oggetto di consultazioni/avvisi ex articolo 22 della direttiva (UE) 2018/1972 o di consultazioni ai fini aiuti di Stato, se il richiedente non ha manifestato interesse nelle procedure più recenti. Gli Stati membri possono esentare opere di portata limitata o su infrastrutture critiche nazionali; il BEREC deve adottare orientamenti entro il 12 novembre 2025.

Trasparenza sulle opere di genio civile programmate

L’articolo 6 impone la pubblicazione via sportello unico delle informazioni minime sulle opere programmate: ubicazione georeferenziata, tipo di lavori, elementi interessati, data prevista di inizio e durata, data prevista di presentazione del progetto definitivo e punto di contatto. Le informazioni devono essere aggiornate e rese disponibili tempestivamente; per l’accesso da parte degli operatori, il termine ordinario è di 10 giorni lavorativi prorogabile di 5 giorni. Sono previste eccezioni per sicurezza, segreti e opere di portata limitata, nonché per infrastrutture critiche nazionali e situazioni di emergenza o sicurezza nazionale.

Permessi e diritti di passaggio

L’articolo 7 impone alle autorità competenti di non ostacolare indebitamente l’installazione di VHCN e di rendere disponibili online, tramite sportello unico, condizioni, procedure, esenzioni e modalità di domanda. Le domande possono essere presentate elettronicamente e lo stato della pratica è consultabile online. I permessi devono essere rilasciati o respinti entro 4 mesi dalla domanda completa; la completezza va verificata entro 20 giorni lavorativi. I diritti di passaggio necessari, in deroga alla direttiva (UE) 2018/1972, devono essere concessi entro 4 mesi, salvo espropriazione. Sono previste regole su proroghe eccezionali, rinnovo dei permessi, possibilità di esigere permessi per siti protetti o per ragioni di sicurezza/sanità/ambiente, limitazione dei diritti e oneri ai costi amministrativi e obbligo di relazioni triennali degli Stati membri alla Commissione.

Silenzio-assenso e rimedi alternativi

L’articolo 8 prevede che, in mancanza di decisione entro il termine dell’articolo 7, paragrafo 5, il permesso si intenda rilasciato, salvo che si tratti di diritti di passaggio. Gli Stati membri possono derogare al silenzio-assenso se garantiscono rimedi alternativi, come il risarcimento del danno o il ricorso a un organo giurisdizionale o a un’autorità di controllo. In caso di deroga, va organizzata, su richiesta, una riunione di conciliazione entro due mesi dalla richiesta, con resoconto scritto e indicazione della data entro cui decidere.

Esenzioni dalle procedure di permesso

L’articolo 9 esenta da permesso i lavori di riparazione e manutenzione di portata limitata, gli aggiornamenti tecnici limitati di opere esistenti e le opere di genio civile su piccola scala necessarie per VHCN, salvo che altri atti UE richiedano comunque il permesso. Gli Stati membri definiscono le categorie esentate e pubblicano le informazioni sullo sportello unico. Sono possibili eccezioni per beni protetti o per ragioni di sicurezza, difesa, incolumità, ambiente e sanità pubblica, con obbligo di notifica preventiva minima all’autorità competente.

Infrastruttura interna agli edifici e predisposizione per la fibra

L’articolo 10 impone che gli edifici nuovi e quelli soggetti a ristrutturazione importante, per domande edilizie presentate dopo il 12 febbraio 2026, siano dotati di infrastruttura interna predisposta per la fibra e cablaggio in fibra; i condomini devono inoltre avere un punto di accesso. Per le ristrutturazioni importanti, l’obbligo si applica entro il 12 febbraio 2026 se non comporta costi sproporzionati ed è tecnicamente fattibile. Gli Stati membri devono adottare norme tecniche entro il 12 novembre 2025 e possono prevedere etichette volontarie di "predisposto alla fibra". Sono previste esenzioni per categorie di edifici e per monumenti, edifici storici, militari e usati per sicurezza nazionale.

Accesso all’infrastruttura fisica interna all’edificio

L’articolo 11 riconosce ai fornitori di reti pubbliche il diritto di installare la propria rete fino al punto di accesso e, quando la duplicazione sia tecnicamente impossibile o economicamente inefficiente, di accedere all’infrastruttura fisica interna all’edificio esistente. Il titolare del diritto d’uso del punto di accesso e dell’infrastruttura deve soddisfare richieste ragionevoli a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. In mancanza di predisposizione alla fibra, il fornitore può terminare la rete nella sede dell’abbonato con il consenso del proprietario e/o dell’abbonato, riducendo al minimo l’impatto sulla proprietà. Il BEREC deve emanare orientamenti entro il 12 novembre 2025.

Digitalizzazione degli sportelli unici

L’articolo 12 impone che gli sportelli unici siano completamente digitalizzati e dispongano di strumenti online idonei, come portali, database, piattaforme e applicazioni, per esercitare tutti i diritti e adempiere tutti gli obblighi previsti dal regolamento. Gli Stati membri possono integrare strumenti già esistenti per evitare duplicazioni, ma devono istituire un punto unico di accesso digitale nazionale con interfaccia comune e garantire risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate.

Risoluzione delle controversie

L’articolo 13 attribuisce a ciascuna parte il diritto di deferire controversie al competente organismo nazionale, in particolare su rifiuto di accesso, informazioni ex articoli 4 e 6, coordinamento delle opere civili e accesso all’infrastruttura interna agli edifici. L’organismo decide con atto vincolante entro 4 mesi per le controversie sull’accesso all’infrastruttura esistente e entro 1 mese per quelle su trasparenza, coordinamento e infrastruttura interna agli edifici, salvo circostanze eccezionali. Può fissare condizioni eque e ragionevoli, anche sul prezzo, e pubblica le decisioni con accesso via sportello unico, salvi riservatezza e segreti commerciali.

Organismi competenti e indipendenza

L’articolo 14 impone agli Stati membri di istituire o designare uno o più organismi competenti per la risoluzione delle controversie e per le funzioni di sportello unico. Tali organismi devono essere giuridicamente distinti e funzionalmente indipendenti dagli operatori di rete e dagli enti pubblici interessati, agire con imparzialità e disporre di risorse adeguate. Le decisioni sono soggette a ricorso dinanzi a un organo pienamente indipendente, compreso un organo giurisdizionale. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione i soggetti designati e le relative competenze.

Sanzioni

L’articolo 15 obbliga gli Stati membri a stabilire sanzioni per le violazioni del regolamento e delle decisioni vincolanti degli organismi competenti, incluse le ipotesi di informazioni fuorvianti, errate o incomplete fornite deliberatamente o per grave negligenza attraverso lo sportello unico. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate, appropriate e dissuasive.

Monitoraggio e relazione della Commissione

L’articolo 16 prevede una relazione della Commissione entro il 12 maggio 2028 sull’attuazione e sull’impatto del regolamento, anche rispetto agli obiettivi del decennio digitale 2030. Entro il 12 novembre 2025 gli Stati membri, con la Commissione e il comitato per le comunicazioni, devono definire indicatori e meccanismi di raccolta periodica dei dati.

Modifiche al regolamento (UE) 2015/2120 sulle comunicazioni intra-UE

L’articolo 17 modifica il regolamento (UE) 2015/2120 introducendo nuove definizioni di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, comunicazioni nazionali e comunicazioni intra-UE. Dal 1° gennaio 2025 i fornitori possono volontariamente non applicare sovrapprezzi, se rispettano una politica di utilizzo corretto; la Commissione deve adottare entro il 31 dicembre 2024 un atto di esecuzione su utilizzo corretto e antifrode. Dal 1° gennaio 2029 i fornitori non dovranno applicare prezzi diversi tra comunicazioni nazionali e intra-UE, subordinatamente a salvaguardie tecniche su sostenibilità, uso corretto e antifrode da adottarsi entro il 30 giugno 2028. Il regolamento dispone inoltre un riesame entro il 30 giugno 2027 e prolunga la scadenza delle norme di cui all’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento 2015/2120 al 30 giugno 2032.

Abrogazione della direttiva 2014/61/UE e norme transitorie

L’articolo 18 abroga la direttiva 2014/61/UE dall’11 maggio 2024, ma mantiene temporaneamente in vigore alcune sue disposizioni fino all’entrata in applicazione delle corrispondenti norme del nuovo regolamento: in particolare, talune regole sulla trasparenza e sul coordinamento fino al 12 maggio 2026 e quelle su infrastrutture interne agli edifici fino al 12 febbraio 2026. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al nuovo regolamento secondo la tavola di concordanza.

Entrata in vigore e applicazione differita

L’articolo 19 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’applicazione generale dal 12 novembre 2025. Sono anticipate al 11 maggio 2024 le disposizioni sul coordinamento delle opere di genio civile in relazione ai mezzi alternativi di accesso attivo all’ingrosso e all’infrastruttura interna agli edifici, mentre l’articolo 17 si applica dal 15 maggio 2024. Le disposizioni sugli obblighi relativi a infrastrutture interne agli edifici si applicano dal 12 febbraio 2026, e quelle su trasparenza, coordinamento e digitalizzazione degli sportelli unici dal 12 maggio 2026 per specifiche parti.

Come è indicizzato

Materiecomunicazioni elettronichemercato internoinfrastrutture digitalidiritto dei consumatoriedilizia e permessi amministrativi

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